Interessate a tale adempimento sono le società di persone e le imprese individuali in contabilità ordinaria che decidono di determinare la base imponibile ai fini IRAP secondo le regole dettate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997 per le società di capitali
e gli enti commerciali. A partire da quest’anno, entro la medesima data, sarà inoltre possibile comunicare la revoca da parte dei soggetti che hanno optato per il triennio 2008 – 2010 e che dal 2011 intendono determinare la base imponibile IRAP a valori fiscali.
Come noto, la Finanziaria 2008 ha introdotto nuove regole per la determinazione della base imponibile Irap applicabili a partire dal periodo d’imposta 2008 e differenziate a seconda che il soggetto passivo sia:
- un soggetto Ires (società di capitali o ente commerciale);
- una impresa individuale o una società di persone.
In particolare:
- se il contribuente è un soggetto Ires: si applica il metodo da bilancio, cioè la base imponibile Irap è calcolata prendendo a riferimento i valori di bilancio (art. 5, D, Lgs. n. 446/1997);
- se il contribuente è una impresa individuale o una società di persone: si applica il metodo fiscale, cioè la base imponibile Irap è calcolata prendendo a riferimento i valori fiscali (art. 5-bis, D, Lgs. n. 446/1997).
Alle imprese individuali (residenti o no nel territorio dello Stato) ed
alle società di persone (residenti nel territorio dello Stato), tuttavia, la Finanziaria 2008
ha offerto la possibilità di scegliere di calcolare la base imponibile Irap con il metodo da bilancio utilizzato per le società di capitali e gli enti commerciali,
a condizione però che tali imprese siano in
contabilità ordinaria.
Resta fermo che, se l’impresa individuale o la società di persone si trova in regime di contabilità semplificata, l’opzione per la determinazione della base imponibile Irap prendendo a riferimento i valori di bilancio non è possibile.
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Convenienza dell’opzione
Nell’effettuare la scelta per la determinazione della base imponibile Irap secondo i valori di bilancio, l’impresa individuale o la società di persone deve valutarne attentamente la convenienza o meno in base a diversi fattori.
In primo luogo, occorre tenere presente che:
- l’opzione è vincolante per 3 anni;
- durante il triennio di durata dell’opzione, naturalmente, resta l’obbligo di tenuta della contabilità ordinaria.
In secondo luogo, deve essere verificata l’eventuale presenza di componenti negativi che siano, ai fini Irap:
- pienamente rilevanti civilisticamente;
- solo parzialmente deducibili fiscalmente.
I principali componenti negativi di reddito appartenenti a questa categoria sono:
- costi auto;
- spese telefoniche;
- spese manutenzioni eccedenti il plafond del 5%;
- omaggi e liberalità;
- spese di rappresentanza.
Altri elementi che rendono vantaggioso l’esercizio dell’opzione sono:
- la piena deducibilità degli oneri diversi di gestione iscritti alla voce B.14 del Conto economico;
- l’integrale deducibilità dei canoni leasing indipendentemente dalla durata del contratto, come previsto, invece, ai fini fiscali dall’art. 102 del Tuir.
Occorre, inoltre, considerare l’eventuale presenza futura di plusvalenze/minusvalenze.
L’opzione, come detto,
ha vincolo triennale, pertanto si deve effettuare una previsione di medio termine circa la possibile cessione di beni strumentali o immobili patrimonio nel corso del triennio, che potrebbe generare una plusvalenza od una minusvalenza anche di notevole entità. La questione è di rilevante importanza se si considera che:
- la plusvalenza derivante dalla cessione di beni strumentali o di immobili patrimonio non è tassabile fiscalmente, quindi è più conveniente il metodo a valori fiscali;
- la minusvalenza derivante dalla cessione di beni strumentali o di immobili patrimonio è deducibile ai fini Irap in base ai valori contabili, quindi è più conveniente il metodo a valori di bilancio.
E’ necessario, infine, considerare che, con il passaggio dal metodo fiscale a quello di bilancio, è necessario gestire anche il disallineamento temporale tra la rilevanza fiscale e l’imputazione a Conto Economico dei componenti.
Termini per la comunicazione dell’opzione Irap
La comunicazione in esame deve essere presentata
entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si esercita:
- l’opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole dell’articolo 5 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997;
L’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio. Per cui, qualora si abbia optato per il triennio 2008 – 2010, in caso di mancata comunicazione della revoca, l’opzione viene tacitamente rinnovata per il successivo triennio (2011 – 2013).
- la revoca dell’opzione precedentemente comunicata. In tal caso il valore della produzione netta va determinato secondo le regole del comma 1, dell’articolo 5 – bis del D.Lgs. n. 446 del 1997 per almeno un triennio al termine del quale la revoca si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio salvo opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del citato D.Lgs. n. 446.
In caso di revoca dell’opzione precedentemente comunicata è obbligatoria la determinazione dell’IRAP con il metodo fiscale per almeno un triennio.
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica utilizzando l’apposito prodotto informatico denominato “COMIRAP”.
La trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione può essere effettuata:
- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle entrate;
- attraverso i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti), che sono tenuti a rilasciare all’interessato:
- l’impegno alla trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate (la data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell’intermediario ed all’indicazione del suo codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica”);
- un esemplare della comunicazione;
- copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuta presentazione.
Si ricorda che la comunicazione si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dalla stessa Agenzia che ne attesta l’avvenuto ricevimento.
Si precisa, inoltre, che l’opzione per il triennio 2011 – 2013 è consentita anche alle imprese in contabilità semplificata nel 2010 che dal 2011 adottano, per obbligo o per opzione, la contabilità ordinaria.
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