Speciale Pubblicato il 24/02/2011

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Opzione Irap per Ditte Individuali e Società di persone entro il 1° Marzo

di Staff di Fiscoetasse

In scadenza il prossimo 1° marzo 2011 la presentazione, per le società con esercizio coincidente con l'anno solare, del Modello per la comunicazione dell'opzione IRAP



Interessate a tale adempimento sono le società di persone e le imprese individuali in contabilità ordinaria che decidono di determinare la base imponibile ai fini IRAP secondo le regole dettate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997 per le società di capitali
e gli enti commerciali. A partire da quest’anno, entro la medesima data, sarà inoltre possibile comunicare la revoca da parte dei soggetti che hanno optato per il triennio 2008 – 2010 e che dal 2011 intendono determinare la base imponibile IRAP a valori fiscali.

Come noto, la Finanziaria 2008 ha introdotto nuove regole per la determinazione della base imponibile Irap applicabili a partire dal periodo d’imposta 2008 e differenziate a seconda che il soggetto passivo sia:

In particolare:
Alle imprese individuali (residenti o no nel territorio dello Stato) ed alle società di persone (residenti nel territorio dello Stato), tuttavia, la Finanziaria 2008 ha offerto la possibilità di scegliere di calcolare la base imponibile Irap con il metodo da bilancio utilizzato per le società di capitali e gli enti commerciali, a condizione però che tali imprese siano in contabilità ordinaria.

Resta fermo che, se l’impresa individuale o la società di persone si trova in regime di contabilità semplificata, l’opzione per la determinazione della base imponibile Irap prendendo a riferimento i valori di bilancio non è possibile.

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Convenienza dell’opzione

Nell’effettuare la scelta per la determinazione della base imponibile Irap secondo i valori di bilancio, l’impresa individuale o la società di persone deve valutarne attentamente la convenienza o meno in base a diversi fattori.
In primo luogo, occorre tenere presente che:
In secondo luogo, deve essere verificata l’eventuale presenza di componenti negativi che siano, ai fini Irap:
I principali componenti negativi di reddito appartenenti a questa categoria sono:
Altri elementi che rendono vantaggioso l’esercizio dell’opzione sono:
Occorre, inoltre, considerare l’eventuale presenza futura di plusvalenze/minusvalenze. L’opzione, come detto, ha vincolo triennale, pertanto si deve effettuare una previsione di medio termine circa la possibile cessione di beni strumentali o immobili patrimonio nel corso del triennio, che potrebbe generare una plusvalenza od una minusvalenza anche di notevole entità. La questione è di rilevante importanza se si considera che:
E’ necessario, infine, considerare che, con il passaggio dal metodo fiscale a quello di bilancio, è necessario gestire anche il disallineamento temporale tra la rilevanza fiscale e l’imputazione a Conto Economico dei componenti.

Termini per la comunicazione dell’opzione Irap

La comunicazione in esame deve essere presentata entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si esercita:
In caso di revoca dell’opzione precedentemente comunicata è obbligatoria la determinazione dell’IRAP con il metodo fiscale per almeno un triennio.

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica utilizzando l’apposito prodotto informatico denominato “COMIRAP”.
La trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione può essere effettuata:
Si ricorda che la comunicazione si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dalla stessa Agenzia che ne attesta l’avvenuto ricevimento.

Si precisa, inoltre, che l’opzione per il triennio 2011 – 2013 è consentita anche alle imprese in contabilità semplificata nel 2010 che dal 2011 adottano, per obbligo o per opzione, la contabilità ordinaria.

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TAG: Determinazione imposta IRAP