La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 17 febbraio scorso va ad aggiungere alcune importanti precisazioni chiudendo il cerchio sui dubbi che rimanevano ancora aperti dopo un prima circolare sulla questione “fatturazione da consorzio/società consortile verso i propri consorziati/soci” e, precisamente la circolare n. 23/E del 08 maggio 2009 rubricata “IVA - prestazioni di servizi rese dal consorzio in favore di consorziati che non hanno diritto ad esercitare la detrazione- prestazioni esenti ai sensi dell’art. 10, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 ”.
Rimanevano dubbi infatti sulla possibilità da parte di un consorzio/ società consortile di fatturare ai singoli consorziati in esenzione IVA in presenza di consorziati/soci di società consortili con “singola” percentuale di detraibilità superiore al 10%. La circolare 5/E/2011 rubricata “Regime di esenzione per le prestazioni di servizi rese da consorzi o società consortili ai propri consorziati o soci – Articolo 10, secondo comma, D.P.R. n. 633 del 1972 – Ulteriori chiarimenti” chiarisce definitivamente la questione fugando, una volta per tutte, ogni dubbio in merito.
Essendo, come noto l’IVA un tributo comunitario si deve fare riferimento sia all’art. 132, par. 1, lett. f), della Direttiva n. 2006/112/CE che consente agli Stati membri di esentare: “le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all’esercizio di tale attività(…)” sia al “nostro” articolo 10 del D.P.R. 633/1972 , secondo comma, introdotto dalla legge finanziaria per il 2008, che detta testualmente: “Sono altresì esenti dall’imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all’art. 19-bis, anche per effetto dell’opzione di cui all’art. 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse” .
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