Con Circolare n. 34 del 10.02.2011 , l'INPS ha comunicato le misure dei contributi Inps dovute da artigiani e commercianti per l'anno 2011 . Le aliquote contributive sono rimaste invariate rispetto all'anno scorso, mentre sono stati modificati il minimale ed il massimale d i reddito.
Il pagamento dei contributi 2011 dovuti sul minimale di reddito deve essere effettuato, tramite modello F24, in quattro rate aventi le seguenti scadenze:
Gli acconti dei contributi 2011, eventualmente dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, devono essere, invece, versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
L'eventuale saldo andrà versato in sede di UNICO 2012.
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I collaboratori di età inferiore a 21 anni che lavorano prevalentemente all'interno dell'impresa artigiana o commerciante, godono di una riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote contributive , valida fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni. Pertanto le aliquote ad essi spettanti sono:
Per gli artigiani e commercianti di età superiore a 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell'Inps, resta valida anche quest'anno la riduzione del 50% dei contributi dovuti .
N.B. E' dovuto, in ogni caso, un ulteriore contributo per le prestazioni di maternità nella misura di € 0,62 mensili (= € 7,44 annui).
Sono, invece, stati modificati:
Si riportano qui di seguito le nuove misure fissate per il 2011, messe a confronto con quelle dello scorso anno:
Nel 2011 |
Nel 2010 |
|
Minimale di reddito |
€ 14.552 |
€ 14.334 |
Retribuzione annua pensionabile massima |
€ 43.042 |
€ 42.364 |
Massimale di reddito per i soggetti iscritti alla Gestione Inps con decorrenza anteriore al 01.01.1996 o con anzianità contributiva al 31.12.1995 |
€ 71.737 |
€ 70.607 |
Massimale di reddito per i soggetti iscritti alla Gestione Inps con decorrenza dal 01.01.1996, privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 |
€ 93.622 |
€ 92.147 |
CONTRIBUTI IVS DOVUTI SUL MINIMALE (rapportati ad anno) |
||
Tipologia di contribuenti |
> 21 anni |
≤ 21 anni |
Artigiani |
€ 2.910,40 |
€ 2.473,84 |
Commercianti |
€ 2.923,50 |
€ 2.486,94 |
+ € 7,44 contributo maternità |
Nel caso di periodi d'imposta inferiori all'anno , il contributo dovuto sul minimale ed il contributo maternità devono essere rapportati ai mesi effettivi .
Per ciascun mese, pertanto, dovranno essere versati i seguenti importi:
CONTRIBUTI IVS DOVUTI SUL MINIMALE e rapportati a 1 mese |
||
Tipologia di contribuenti |
> 21 anni |
≤ 21 anni |
Artigiani |
€ 242,53 |
€ 206,15 |
Commercianti |
€ 243,62 |
€ 207,24 |
+ € 0,62 contributo maternità |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2010 ARTIGIANI E COMMERCIANTI SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE |
|||
Tipologia di contribuenti |
Fascia di reddito |
> 21 anni |
≤ 21 anni |
Artigiani |
€ 14.552 < Reddito ≤ € 43.042 |
20% |
17% |
€ 43.042,01 ≤ Reddito ≤ € 71.737 |
21% |
18% |
|
Commercianti |
€ 14.552 < Reddito ≤ € 43.042 |
20,09% |
17,09% |
€ 43.042,01 ≤ Reddito ≤ € 71.737 |
21,09% |
18,09% |
Si ricorda che il massimale di reddito, per i soggetti iscritti alla Gestione Inps con decorrenza dal 01.01.1996, privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, non è pari a € 71.737, ma a € 93.622 e tale massimale non è frazionabile mensilmente.
L'importo derivante dalla somma del contributo calcolato sul minimale di reddito e del contributo calcolato sul reddito eccedente il minimale (quest'ultimo anche detto “contributo a conguaglio”) costituisce l'acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2011 (non solo sul reddito derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza) sulla base del dato storico del 2010.
L' acconto dei contributi 2011 eventualmente dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale deve essere, invece, versato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche .
Se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sulla base del reddito 2010 risulterà poi, in sede di UNICO 2012, inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa effettivamente realizzati nel 2011, sarà dovuto un ulteriore contributo a saldo 2011 da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche derivanti da UNICO 2012.