L’INAIL ha differito al 28 febbraio 2011 il termine per la presentazione delle domande di riduzione del tasso medio di tariffa, sia cartacee che telematiche.
La novità è stata diffusa dall’INAIL con nota del 24 gennaio 2011 e interessa le Aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, realizzati nell’anno 2010, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. n. 81/2008).
Per ottenere tale riconoscimento, finora le Aziende hanno dovuto presentare un’istanza entro il termine del 31 gennaio di ogni anno e l’incentivo è stato riconosciuto sulla base di criteri di valutazione, tra cui l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione dei sistemi di pronto soccorso, di emergenza e antincendio, le modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, il livello di informazione e formazione dei lavoratori, programmazione e prevenzione, la programmazione delle misure di prevenzione e protezione.
Da quest’anno la procedura di attribuzione dello sconto è semplificata con l’eliminazione dei criteri di valutazione e con una sostanziale modifica a favore soprattutto delle Aziende di piccole dimensioni consistente in una maggiore articolazione delle percentuali di sconto in funzione del numero dei dipendenti.
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Oggi sono previste due misure di sconto con riferimento a due classi di Aziende:
• fino a 500 lavoratori annui lo sconto è del 10%
• oltre 500 lavoratori annui lo sconto è del 5%.
La nuova norma, che verrà recepita da un emanando Decreto ministeriale, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori - anno del periodo, determinata nella seguente misura:
LAVORATORI - ANNO
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RIDUZIONE
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Fino a 10
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30%
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Da 11 a 50
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23%
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Da 51 a 100
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18%
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Da 101 a 200
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15%
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Da 201 a 500
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12%
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Oltre 500
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7%
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L’INAIL provvederà a sistemare tutte le domande già pervenute alla data di entrata in vigore del nuovo Decreto e dunque non sarà necessario effettuare alcuna comunicazione né, tanto meno, ripresentare l’istanza.
Con l’entrata in vigore del Decreto ministeriale il termine di presentazione delle istanze di riduzione del tasso sarà sempre il 28 febbraio di ogni anno (29 febbraio in caso di anno bisestile).