Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17.01.2011, è stato approvato in via definitiva il Modello di Comunicazione dati Iva per il periodo d’imposta 2010 con le relative istruzioni.
Il modello è reperibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it o sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.
Le novità di quest’anno riguardano prevalentemente le istruzioni al modello di Comunicazione, adeguate a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 18/20101, che ha modificato le principali fonti normative di riferimento.
Resta invece invariata, rispetto all’anno scorso, la struttura del modello e i dati richiesti.
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La Comunicazione dati Iva
La Comunicazione dati Iva è stata
introdotta per
ovviare al mancato rispetto di un obbligo comunitario, che impone di
presentare la dichiarazione Iva entro due mesi dalla scadenza di ogni periodo fiscale, quindi entro il mese di febbraio.
La normativa italiana, infatti, prevede diversamente, consentendo che la dichiarazione Iva possa essere trasmessa entro il 30 settembre. Per porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, il legislatore italiano ha istituito pertanto l’ulteriore obbligo, a carico dei contribuenti, di presentare la Comunicazione dati Iva entro il mese di febbraio.
La funzione della Comunicazione Iva è quella di quantificare le risorse proprie che ogni Stato membro deve versare al bilancio comunitario. Essa
non ha natura dichiarativa e non ha lo scopo di determinare l’imposta dovuta, elementi propri invece della Dichiarazione Iva.
Con la Comunicazione dati Iva, il contribuente comunica i dati contabili riepilogativi delle operazioni effettuate nell’anno solare precedente a quello di presentazione. L’obbligo riguarda in generale i soggetti titolari di partita IVA, tranne alcune eccezioni che vedremo successivamente. Si tratta di un adempimento annuale: la Comunicazione, infatti, deve essere trasmessa telematicamente ogni anno, entro il mese di febbraio. Quest’anno, pertanto,
la scadenza è prevista per il 28.02.2011.
Soggetti obbligati e i soggetti esonerati
Sono
obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA tutti i
titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, indipendentemente dal fatto che nel 2010 abbiano effettuato o meno operazioni imponibili ovvero fossero tenuti alla liquidazione periodica dell’imposta.
Sono, invece,
esonerati:
- i contribuenti che per il 2010 non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA e cioè:
- i soggetti titolari di partita Iva che per l’anno 2010 abbiano effettuato esclusivamente operazioni esenti;
- i produttori agricoli che nel 2010 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 Euro;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi e intrattenimenti che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
- le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altra attività rilevante ai fini IVA (nel 2010);
- i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri Stati membri della Comunità Europea, nell’ipotesi prevista dall’articolo 44, comma 3, del D.l. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
- i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla L. 398/1991 ( regime speciale delle associazioni sportive dilettantistiche) esonerati da tutti gli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA in Italia per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
- i soggetti di cui all’art. 74 del TUIR, ossia:
- gli organi e le amministrazioni dello Stato;
- i comuni;
- i consorzi tra enti locali;
- le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi;
- le comunità montane;
- le province e le regioni;
- gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- le persone fisiche che nel 2010 hanno avuto un volume d’affari ≤ 25.000 Euro anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale;
- i contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi;
- i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il 28 febbraio.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E/2011 del 25/01/2011
Come descritto nel paragrafo precedente, sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione iva coloro che presentano la dichiarazione Iva in via autonoma entro il mese di febbraio. Si tratta di un’agevolazione introdotta dal D.L. n. 78/2009, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti.
Lo stesso D.L. n. 78/2009 ha previsto la possibilità di presentare la dichiarazione iva autonoma entro febbraio ed essere pertanto esenti dall’obbligo di Comunicazione dati Iva, anche ai soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva unificata, che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva annuale per importi superiori a 10.000 €. In questo modo, infatti, tali soggetti potranno utilizzare in compensazione il credito Iva già a partire dal 16 marzo, senza dover attendere il 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale.
In questo modo, tuttavia, si è creata una disparità di trattamento tra i soggetti che avendo un credito Iva possono trasmettere la dichiarazione Iva in via autonoma ed essere esonerati dalla Comunicazione dati Iva, e coloro che, invece, avendo un debito d’imposta, non possono usufruire di tale agevolazione.
Per questo, con la
Circolare n. 1/E del 25.01.2011, l’Agenzia delle Entrate
ha chiarito che,
indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito iva annuale, tutti i contribuenti Iva, se vogliono, possono presentare la dichiarazione Iva in via autonoma entro febbraio, evitando così l’ulteriore adempimento della Comunicazione dati Iva.
I soggetti aventi un saldo Iva 2010 a debito, che presentano la dichiarazione Iva in via autonoma entro febbraio, devono effettuare il versamento entro il 16.03.2011, non essendo possibile rinviare il versamento dell’Iva dovuta alle scadenze previste per il Mod. Unico.
Conservazione della Comunicazione e Sanzioni
La Comunicazione dati Iva
deve essere conservata, insieme con la relativa documentazione,
fino al 31.12 del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata, pertanto in merito alla Comunicazione di quest’anno, entro il 31.12.2015.
Sanzioni
Nel caso in cui la comunicazione non venga trasmessa, o venga presentata con dati incompleti o inesatti, verrà applicata una sanzione amministrativa compresa tra un
minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 2.065.
Non è prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, il contribuente pertanto potrà esporre i dati definitivi nella dichiarazione annuale IVA.