Dal 2004 è stata introdotta la possibilità per le società a responsabilità limitata, in possesso di determinati requisiti, di usufruire del sistema di tassazione previsto per le società di persone. In altre parole il reddito della società, anziché essere colpito dall’imposta Ires, viene imputato ai soci per trasparenza, in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili.
Questo meccanismo è chiamato “trasparenza fiscale”, ha una durata irrevocabile di tre anni e può essere rinnovato.
Visto che, per usufruire di questo sistema impositivo, la società passa dal regime Ires a quello Irpef, nascono alcune problematiche relative alla determinazione degli acconti d’imposta, che si analizzeranno di seguito.
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L’art. 116 del t.u.i.r. consente alle società a responsabilità limitata di optare per il regime della trasparenza fiscale: in questo modo il reddito della società, anziché essere tassato ai fini Ires in capo alla società stessa, è imputato ai soci per trasparenza, indipendentemente dall’effettiva percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.
La tassazione per trasparenza ha effetto solo ai fini Ires/Irpef, mentre non rileva ai fini Irap: la società rimane quindi soggetto passivo Irap.
L’opzione è sottoposta ad alcune condizioni:
L’opzione avviene secondo la seguente modalità:
Il mancato esercizio dell'opzione nella dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla, puo' essere sanata con la "remissione in bonis" (art. 2 D.L. 2.3.2012 n.16) entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, con il versamento di una sanzione pari a 250 euro.
L’opzione è valida per un triennio, non può essere revocata e si rinnova tacitamente per un altro triennio, salvo revoca effettuata nella dichiarazione presentata nell'ultimo anno del triennio .
La decadenza dell’opzione avviene per le seguenti motivazioni:
- superamento del limite dei ricavi per l’applicazione degli studi di settore;
- venir meno dei requisiti relativi ai soci;
- assoggettamento a procedure concorsuali;
- trasformazione della srl in società avente forma giuridica diversa dalla srl;
- trasferimento all’estero della residenza della srl;
- fusione o scissione.
Non costituiscono causa di decadenza né la messa in liquidazione della società trasparente, né l’acquisto di partecipazioni definite come “partecipation exemption”.
Le società che adottano il sistema della trasparenza fiscale, devono prestare attenzione alle modalità di calcolo degli acconti Ires ed Irpef, che mutano a seconda del periodo di efficacia dell’opzione.
Per quanto concerne il primo anno di efficacia dell’opzione, la società è tenuta al versamento dell’acconto Ires, utilizzando il metodo storico o previsionale. Se la società si avvale del metodo storico, utilizzerà gli importi indicati nel modello Unico relativo al periodo d’imposta precedente a quello in cui è iniziato il regime di trasparenza; se, invece, la società decide di adottare il sistema previsionale, dovrà stimare l’imposta dovuta come se l’adesione al regime non si fosse verificata. Anche i soci devono determinare l’acconto Irpef, utilizzando a scelta il metodo storico o previsionale, con la differenza che, nel caso in cui optino per il sistema previsionale, possono tenere in considerazione gli effetti derivanti dal regime adottato, come le presunte perdite che saranno loro imputate dalla società.
Quanto versato dalla società in termini di acconto potrà successivamente essere utilizzato in compensazione dai soci per il versamento dell’Irpef dovuta sul reddito a loro imputato per trasparenza.
Durante il secondo o terzo anno di efficacia dell’opzione la società non deve più versare nessun acconto Ires; i soci, invece, tenuti al versamento dell’acconto, hanno la possibilità di calcolarlo con il metodo storico o previsionale, tenendo conto del regime di trasparenza adottato.
Quando la società, terminato il triennio di validità del regime, decide di non effettuare il rinnovo, qualora si opti per il criterio storico, sia la società partecipata che i soci devono calcolare gli acconti sulla base di una imposta "virtuale", ossia assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza dell'opzione. In sostanza:
L’acconto Ires pertanto è dovuto salvo il caso in cui la società decida di rimanere nel regime di trasparenza fiscale che come detto in precedenza avviene tacitamente.
Quando la decadenza del regime avviene in un momento anteriore alla chiusura del primo esercizio di applicazione del regime della trasparenza, l’insufficiente versamento degli acconti è sottoposto o meno al regime delle sanzioni a seconda che l’opzione:
Se la decadenza del regime avviene negli esercizi successivi al primo, gli insufficienti acconti potranno essere integrati senza incorrere in sanzioni.