Un commercialista riceve avvisi di accertamento per IRPEF ed ILOR relativi agli anni 1996/1999, a seguito della ripresa a tassazione, quali redditi diversi, di somme che aveva ricevuto da vari clienti e delle quali, anziché versarle al Fisco, si era appropriato. Il contribuente presenta allora ricorso alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che rigetta gli appelli riuniti e conferma la legittimità degli avvisi di accertamento. Avverso questa decisione, il contribuente propone ricorso per Cassazione. Il commercialista sottolinea come la norma relativa alla tassazione dei proventi illeciti quali redditi diversi, prevista dall'articolo 6 del TUIR, introdotta dal D.L. 223/2006 (articolo 36, comma 34) abbia effetto soltanto per i rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore. La Cassazione invece, respingendo il ricorso del contribuente, specifica che la norma in questione ha efficacia retroattiva ed è stata emanata in deroga al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie.
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