Anche quest’anno l’INAIL ripropone lo sconto dei premi assicurativi alle Aziende, operative da un biennio (cioè che abbiano iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2009), in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, possono presentare domanda per usufruire della riduzione del tasso medio di tariffa, ovvero dello sconto denominato "oscillazione per prevenzione".
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L’ ”oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile alle Aziende, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL.
In aggiunta ai requisiti di cui sopra, è necessario che le Aziende abbiano effettuato, nell’anno precedente, il 2010, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, precisamente, un intervento di particolare rilevanza tra quelli indicati nella Sezione A del modello di domanda o, in alternativa, almeno tre interventi tra quelli indicati nelle restanti Sezioni del modello di domanda, di cui almeno uno nel settore della formazione e della informazione dei lavoratori (Sezione E).
La domanda deve essere presentata, per tutte le posizione assicurative territoriali (PAT), entro il 31 gennaio 2011 o in forma cartacea o on-line, all’indirizzo http/www.inail.it, sezione Punto Cliente, su modello OT 24 predisposto dall’Istituto.
Tale modulo deve contenere tutti gli elementi, le notizie e le informazioni in esso richiesti.
La riduzione è applicabile solo con riferimento all'anno per il quale è stata presentata la domanda e può essere applicata solo in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno 2011, autoliquidazione 2012.
L’INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento dell'istanza, comunicherà alle Aziende, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento adottato adeguatamente motivato. L’accoglimento della domanda consentirà alle Aziende un risparmio del 10% sul premio dovuto.
Qualora risulti la mancanza dei requisiti per il riconoscimento della riduzione in questione, l’INAIL procederà all’annullamento della riduzione concessa e alla richiesta dell’integrazione dei premi dovuti, comprensivi di SANZIONI.
Il legale rappresentante dell’Azienda è responsabile (anche penalmente) delle veridicità delle dichiarazioni riportate nel modulo di domanda e l’INAIL potrà effettuare verifiche anche successivamente alla concessione di riduzione del tasso di premio.