La vicenda inizia con l’opposizione proposta dal contribuente avverso l’ avviso di accertamento ai fini lVA relativo all’anno 1994, per contabilità parallela, a seguito di ispezione della Guardia di Finanza.
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglie parzialmente il ricorso.
I contribuenti si affidano, allora, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che respinge i ricorsi riuniti del contribuente in proprio e come legale rappresentante della società e in via incidentale dall'Ufficio IVA di Napoli.
Viene, infine, proposto ricorso per Cassazione: si denuncia, in particolare, l’arbitrarietà dell’accesso della Guardia di Finanza, priva di autorizzazione della Procura della Repubblica, nel locale dove è stata rinvenuta la contabilità parallela.
Resistono con controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate.
La Suprema Corte cassa, da ultimo, la sentenza impugnata, sostenendo che l’accertamento non può basarsi su contabilità parallela trovata in locali estranei all’attività commerciale, in caso di visita fiscale priva di autorizzazione della Procura.
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