Un contribuente ha ricevuto preavviso di fermo amministrativo a carico della sua auto, ai sensi dell’art. 86, D.P.R. n. 602 del 1973 e subito ha proposto ricorso dinanzi al giudice di pace.
Il giudice si è pronunciato sulla legittimità del provvedimento impugnato, soltanto entro limiti in cui il fermo fosse garanzia di crediti extratributari (per i quali non è competente il giudice tributario) e ha annullato perciò il preavviso di fermo per la riscossione di crediti da sanzioni amministrative, derivanti da violazioni del codice stradale.
Equitalia presenta allora ricorso per Cassazione, ponendo tre quesiti:
- nel caso di impugnazione di preavviso di fermo amministrativo è competente il giudice tributario o il giudice ordinario?
- il preavviso assume il valore di comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo e, quindi, è un atto impugnabile con autonomo ricorso?
- Il destinatario del preavviso di fermo può opporsi ad esso con ricorso o deve aspettare l’iscrizione per opporsi?
La Corte di Cassazione, analizzati i quesiti posti, decide che il ricorso di Equitalia non può trovare accoglimento: è possibile il ricorso già con la notifica del semplice preavviso di fermo amministrativo
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Commento alla Sentenza della Cassazione n. 1087/2010
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Ricorso contro preavviso di fermo amministrativo dell’auto - Sent. Cass. n. 11087/2010