Speciale Pubblicato il 27/12/2010

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Trasparenza fiscale: opzione entro il 31.12.2010

di Staff di Fiscoetasse

L'opzione per la trasparenza fiscale deve essere effettuatà entro il prossimo 31 dicembre 2010. Le società di capitali in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 115 e 116 del TUIR possono optare per il regime di trasparenza fiscale ovvero rinnovare l’applicazione per il triennio 2010 – 2012.



Come noto, il regime di trasparenza fiscale generalmente applicabile da parte delle società di persone, può essere adottato, al sussistere di particolari requisiti, anche dalle società di capitali, come previsto dagli artt. 115 e 116, TUIR.

In particolare, l’accesso a tale regime è consentito:
- alle società di capitali i cui soci sono altre società di capitali (art. 115);
- alle S.r.l. i cui soci sono esclusivamente persone fisiche (art. 116).
L’opzione per l’istituto della trasparenza ha come effetto quello di tassare le società di capitali con le stesse modalità delle società di persone. Il reddito prodotto viene determinato in capo alla società e imputato ai soci, indipendentemente dall’effettiva percezione e in proporzione alla percentuale di partecipazione agli utili.

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Soggetti interessati

La volontà della società di optare per il regime di tassazione per trasparenza deve essere manifestata attraverso la procedura stabilita dal D.M. 23.4.2004 ed entro il 31.12 di ogni anno.
Le società interessate devono:
La scadenza del 31.12.2010 riguarda, in particolare, i contribuenti cd. “solari”:
Nessun adempimento deve invece essere posto in essere da parte di coloro che decorso il triennio non intendono rinnovare l’opzione per il successivo triennio. Il decorso del termine per il rinnovo dell’ opzione farà rientrare la società nell’ambito dell’ordinaria determinazione dell’Ires.
In pratica, il rinnovo dell’opzione va esercitato entro la data del 31 dicembre 2010, e riguarda così come indicato:
In assenza di detta comunicazione, il rinnovo così come l’opzione non può considerarsi perfezionato, a nulla rilevando l’eventuale comportamento concludente osservato dalla società e dai soci.

Opzione

L’opzione per il regime di trasparenza, disciplinata dall’art. 115, comma 4, TUIR, applicabile anche alla piccola trasparenza ex art. 116:
“… è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e deve essere esercitata da tutte le società e comunicata all’Amministrazione finanziaria, entro il primo dei tre esercizi sociali predetti, secondo le modalità indicate in un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.”

La scelta operata è, quindi, irrevocabile per tre periodi d’imposta, ma è soggetta ad immediata decadenza al venir meno delle condizioni fissate dalla norma.
In particolare l’opzione viene esercitata:
L’opzione, che ha effetto dall’inizio dell’anno nella quale è manifestata ed è vincolante per un triennio, può essere rinnovata per i trienni successivi.
Qualora, i soggetti che intendono adottare per opzione tale regime incorrano in una tardiva comunicazione, l’Agenzia delle Entrate ha affermato, con la C.M. 18.6.2008, n. 47/E, che tali contribuenti nel caso di specie non potranno fruire del regime in esame. Infatti, l’iter previsto dal Legislatore deve essere rispettato pena la nullità della manifestazione di volontà esercitata.

Modello per opzione della Trasparenza

Raccolto il consenso dei soci, la società che opta per il regime della trasparenza ha l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate la scelta di tale istituto, tramite apposito modello approvato con Provvedimento Agenzia Entrate 4.8.2004.
L’opzione, quindi, si perfeziona trasmettendo, esclusivamente in via telematica ed entro il primo dei tre periodi d’imposta di esercizio dell’opzione (ad es. per il triennio 2010/2012, entro il 31.12.2010), il predetto modello di “Comunicazione relativa al regime di tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali” reperibile nel sito dell’Agenzia delle Entrate.

La compilazione del modello di comunicazione dell’opzione per il regime della trasparenza fiscale è abbastanza semplice ed intuitiva: si tratta di un unico prospetto, nel quale devono essere indicati i dati della società partecipata, i dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, i dati relativi ai soci, la sottoscrizione del rappresentante firmatario della comunicazione e l’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario incaricato della trasmissione telematica.

Nel modello di comunicazione dell’opzione per il regime della trasparenza fiscale devono essere indicati:
• i dati della società partecipata;
• i dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione;
• i dati relativi ai soci;
• la sottoscrizione del rappresentante firmatario della comunicazione;
• l’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario incaricato della trasmissione telematica;
Il primo passo da compiere per la compilazione del modello è quello di indicare il tipo di opzione a cui si è interessati, barrando la specifica casella predisposta rispettivamente per il caso della trasparenza intersocietaria o per l’ipotesi alternativa di cui all’art. 116 del T.U.I.R. .
Tra i dati da fornire in via preliminare va poi indicato anche il tipo di comunicazione che ci si appresta ad effettuare, dato che il contribuente potrebbe trovarsi a segnalare, a seconda dei casi:
Va, inoltre, precisato che :
l’art. 10, comma 4, del decreto attuativo prevede che in caso di fusione o di scissione della società partecipata, l’opzione perde efficacia a partire dalla data da cui l’operazione esplica i suoi effetti fiscali, salvo che, ricorrendo i presupposti sopra indicati stabiliti dai commi 1 e 2 dell’art. 115 del T.U.I.R., essa venga confermata da tutti i soggetti interessati entro il periodo d’imposta da cui decorrono i predetti effetti fiscali.