Entro lunedi’ 27/12/2010 bisogna versare l'acconto I.V.A. relativo al mese di dicembre 2010 ovvero, per i contribuenti trimestrali, al IV° trimestre 2010. Il pagamento puo’ avvenire solo in via telematica attraverso i servizi di home banking ovvero Entratel o Fisconline.
Ci sono tre metodi alternativi di calcolo dell'acconto: lo storico, il previsionale e l'analitico. Si puo' scegliere il piu' conveniente fra i tre, ricordando che non si e’ tenuti all’acconto IVA se non figurano almeno 103,29 euro da versare.
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Sono obbligati al versamento dell’acconto Iva anche i Rappresentanti Fiscali di societa’ estere.
Sono esonerati dal versamento dell'acconto i contribuenti che risultavano a credito nell’analogo periodo 2009, coloro che avendo iniziato l'attività nel 2010 non hanno un periodo 2009 cui riferirsi per il calcolo dell'88%, nonche' coloro che hanno cessato l'attività nel 2010 prima dell'inizio dell'ultimo periodo (mese di dicembre ovvero IV trimestre). Sono esonerati anche coloro che hanno scelto i regimi agevolati (c.d. forfettino) e i contribuenti “minimi”.
Particolari modalità di calcolo sono previste per i contribuenti che erano trimestrali nel 2009 e sono mensili nel 2010, o viceversa.
Versamenti
I versamenti vanno eseguiti a mezzo delega bancaria Mod. F24 indicando come anno il 2010 e con i seguenti codici tributo:
* contribuenti mensili: cod. 6013
* contribuenti trimestrali (i quali NON devono aggiungere l’interesse 1%): cod. 6035
Il mancato versamento dell’acconto è sanzionato con la soprattassa del 30%, salvo effettuare il c.d. ravvedimento operoso per usufruire della sanzione ridotta (2,5% se entro 30 giorni, 3% oltre), da versare separatamente col codice tributo 8904, oltre agli interessi legali 1% codice 1991. L’acconto Iva è compensabile con gli eventuali crediti d'imposta e contributi risultanti da Unico 2010 o con altri crediti d'imposta , in tal caso occorre comunque presentare il Mod. F24 anche se avesse saldo zero.