ICI saldo 2010 - scade il 16 dicembre il termine di pagamento. Nel mese di giugno si e' pagato il 1° acconto, ora si deve pagare il saldo pari alla differenza tra quanto complessivamente dovuto e quanto pagato a giugno. L'ICI potrà essere pagata anche con delega F24 con la conseguente possibilità di effettuare la compensazione dell' ICI con eventuali altri tributi a credito.
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Categoria
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Descrizione
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Coefficiente
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Valore ici
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A
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Abitazioni
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100
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Rendita catastale
x Coefficiente
x 1,05 =
Valore catastale immobile ai fini ICI cui applicare l'aliquota deliberata dal Comune
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B
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collegi, convitti, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, case di cura, ospedali, conventi, biblioteche…
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100
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C esclusi C/1
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Magazzini, depositi, laboratori, tettoie, rimesse autorimesse…
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100
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A/10
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Studi privati, Uffici
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50
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D
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Opifici
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50
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C/1
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Negozi e botteghe
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34
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Per effettuare i conteggi sono indispensabili i rogiti di acquisto e/o di vendita del 2010. Inoltre occorrono:
- visure catastali aggiornate;
- eventuali notifiche di variazioni di rendita o avvisi di accertamento ICI ricevuti;
- eventuali variazioni di rendita conseguenti a ristrutturazioni, frazionamenti, etc.
- eventuale accatastamento di immobili rurali;
- eventuali denunce di successione.
Avvertenze:
nel caso di acquisti o vendite avvenuti nel corso del 2010 bisogna determinare l'I.C.I. dovuta tenendo conto di tutti i mesi di possesso e detrarre quanto eventualmente pagato in acconto a giugno. Attenzione perché l'immobile acquistato entro il giorno 15 di un mese si deve conteggiare per il mese intero, dopo il 15 quel mese non viene considerato.
Le abitazioni che vengono affittate con contratto concordato (o convenzionato) ai sensi della L. 431/ 98 possono beneficiare di un’aliquota più bassa o addirittura non pagare l'Ici.
Nel caso di leasing immobiliare obbligato e' il locatario/utilizzatore: per il leasing immobiliare avente ad oggetto beni della categoria catastale D il locatario diventa soggetto passivo del tributo a partire dal 1° Gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale viene stipulato il contratto di leasing (art. 3 c. 2 Decreto ICI). Ne consegue che l’imposta sarà dovuta dalla parte concedente nell’anno di stipula del contratto (con addebito al locatario) mentre dall’anno successivo sarà a carico del locatario.
Per le aree fabbricabili il valore da assumere come base imponibile è il valore venale in comune commercio al 1° Gennaio dell’anno di riferimento. I Comuni sono attrezzati per fornire questo dato.
Entro il 16 dicembre in molti Comuni occorre presentare un’autocertificazione per giustificare l’applicazione di un’aliquota Ici diversa da quella ordinaria. Se e' stata presentata questa autocertificazione già l'anno scorso è sufficiente comunicare solamente le eventuali variazioni intervenute. Questo pero' non vale per tutti i Comuni e quindi la regola anche qui è il controllo della delibera del comune dove è situato l'immobile.
I dati da indicare in tale dichiarazione sono ad esempio, per il Comune di Bologna, i seguenti:
- ubicazione dell’immobile
- dati catastali (Foglio, numero e subalterno)
- motivo per cui si e’ pagata un’aliquota ICI diversa dall’ordinaria (es.: unita’ immobiliare occupata da parenti a titolo gratuito, affittata a canone convenzionato L. 431/98, sfitta e se si’ da quanto tempo, affittata come prima casa, ecc.)
- nome, cognome e codice fiscale del parente occupante l’immobile
- data di inizio e/o cessazione di tale stato dell’immobile.