La nuova disciplina delle spese di rappresentanza fissata dal DM 19.11.2008 ha rilevanza anche per i lavoratori autonomi per quanto riguarda l'individuazione delle spese che possono essere qualificate spese di rappresentanza (Agenzia delle Entrate Circolare n. 34/E del 13/07/2009).
Pertanto, le spese di rappresentanza, anche per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, sono deducibili se rispondono ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con il decreto anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, nonché dei compensi dell'attività caratteristica del lavoratore autonomo.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Relativamente ai beni di costo unitario superiore a € 25,82 per il lavoratore autonomo non si pone alcun problema, in quanto a quest'ultimo non è consentito detrarre la relativa IVA, e la successiva cessione è esclusa da IVA .
Mentre per gli acquisti di beni di costo unitario non superiore a € 25,82 , stante l'espresso riferimento all'attività d'impresa contenuto nel citato n. 4), si dovrebbe desumere che per il lavoratore autonomo la relativa cessione gratuita sia da assoggettare ad IVA, con la conseguenza di dover adempiere agli obblighi relativi alla fatturazione, registrazione, ecc... degli omaggi.
Tuttavia si ritiene che scegliendo di non detrarre l'IVA sull'acquisto dei beni in esame, la successiva cessione non sia da assoggettare ad IVA.
Trattamento fiscale degli omaggi per i lavoratori autonomi |
||
Ai fini Irpef |
Ai fini Iva |
|
Omaggi ai clienti |
Costo deducibile nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (*) |
Iva detraibile se costo unitario non > a 25,82 euro |
Iva indetraibile se costo unitario > a 25,82 euro |
||
Omaggi ai dipendenti |
Costo deducibile per intero nell'esercizio di sostenimento, in quanto considerata spesa per prestazioni di lavoro |
Iva indetraibile per mancanza di inerenza |