Gli omaggi sono rappresentati da tutte le varie forme di erogazione liberale effettuate dall'azienda a favore di personale dipendente, lavoratori autonomi, clienti o altro, che hanno il requisito della gratuità per il beneficiario, nonché l'autoconsumo di beni oggetto dell'impresa o strumentali. La diffusa consuetudine delle imprese di distribuire gratuitamente beni alla propria clientela ma anche, a fornitori, personale dipendente e collaboratori, specie nel periodo natalizio, pone il problema di dare una precisa definizione ed un corretto inquadramento ai fini delle imposte dirette ed indirette delle operazioni riguardanti gli omaggi.
Per individuare il corretto trattamento fiscale ai fini Iva e ai fini delle imposte sui redditi degli omaggi, è necessario identificare le diverse casistiche:
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Trattamento ai fini Iva
Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi. A norma dell'art.19-bis1, co. 1, lett. h), per i beni che costituiscono spese di rappresentanza di costo unitario superiore ad € 25,82 è posto il divieto oggettivo alla detrazione.
Pertanto, dal combinato disposto dagli articoli 2 e 19-bis1:
Al fine di determinare gli acquisti qualificabili “spese di rappresentanza” si definisce nel seguito ciò che si intende quale spesa di rappresentanza: Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.M. 19 novembre 2008, sono definite spese di rappresentanza inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni di beni e servizi:
In considerazione del fatto che gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono una cessione gratuita, per inquadrare il corretto trattamento IVA applicabile agli stessi è necessario considerare anche quanto disposto dall'art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72 in base al quale non costituisce cessione di beni (fuori campo IVA) la cessione gratuita di beni non oggetto dell'attività, di costo unitario non superiore a € 25,82.
Da ciò consegue che all'atto della consegna dell'omaggio non è necessario emettere alcun documento fiscale (fattura, ricevuta, ecc.). E' comunque auspicabile l'emissione di un DDT con causale omaggio o di un altro tipo di documento, ad esempio Buono di consegna, in cui viene indicato il destinatario e di conseguenza provare il requisito di inerenza.
Caso di acquisto di una confezione di beni
Se l'omaggio è rappresentato da una confezione di beni, ai fini dell'individuazione del regime IVA applicabile, occorre avere riguardo al costo dell'intera confezione, anziché al costo dei singoli beni.
Conseguentemente, in relazione all'acquisto di un cesto regalo di costo superiore a € 25,82, ancorché composto da beni di costo unitario inferiore a tale limite, la relativa IVA è indetraibile. Qualora la fattura sia riferita a beni o servizi soggetti ad aliquote diverse, nella stessa occorre indicare distintamente, secondo l'aliquota applicabile (art. 21 co. 3 del DPR 633/72):
Caso di acquisto di alimenti e bevande
La detraibilità, per i beni di costo unitario non superiore a 25,82 euro, vale anche nel caso in cui gli omaggi siano costituiti da alimenti e bevande (es. spumante, panettone, torrone, ecc.), tant'è che gli stessi, rientrando tra le spese di rappresentanza, sono assoggettati alla disciplina prevista dal citato art. 19-bis1 co. 1 lett. h), con la conseguente detraibilità dell'imposta per i beni di costo unitario non superiore a 25,82 euro;
Nella Circolare 19.6.2002, n. 54/E l'Agenzia delle Entrate ha infatti specificato che, benché la lett. f) dell'art. 19-bis 1 preveda in generale l'indetraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di alimenti e bevande, è consentita la detrazione per detti beni di costo unitario non superiore a € 25,82 nel caso in cui gli stessi, destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, rientrino fra le spese di rappresentanza per le quali trova applicazione la citata lett. h).
Trattamento ai fini Ires/Irpef
L'art. 108, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 dispone, innanzitutto, che “sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50,00 ”. Tale importo, così come espressamente modificato dall'art. 1, comma 33, lett. p), della legge n. 244/2007, deve considerarsi al lordo dell'Iva eventualmente indetraibile.
In particolare, l'IVA può essere detratta, nel caso in cui si tratti di beni non rientranti nell'attività propria d'impresa, soltanto per gli acquisti di omaggi di costo inferiore a 25,82 euro. Di conseguenza, per gli acquisti di valore superiore a tale limite l'IVA è indetraibile e deve essere sommata all'imponibile al fine di individuare il valore unitario dell'omaggio.
Pertanto, il costo dei beni distribuiti gratuitamente il cui prezzo è assoggettato ad IVA è, in ogni caso, integralmente deducibile ai fini delle imposte sul reddito soltanto ove l'imponibile IVA non sia superiore a:
- 48,08 euro, se l'aliquota IVA è pari al 4%;
- 45,45 euro, se l'aliquota IVA è pari al 10%;
- 41,67 euro, se l'aliquota IVA è pari al 20%.
La stessa C.M. 13 luglio 2009, n. 34/E, precisa che “nel caso di un omaggio composto di più beni, il valore di 50 euro deve essere riferito al valore complessivo dell'omaggio e non al valore dei singoli beni che lo compongono. Ad esempio, un cesto natalizio composto di tre diversi beni che hanno un valore di 20 euro ciascuno, dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro”.
Per quei beni di valore unitario superiore a 50,00 euro , il comma 2 dell'art. 1 del Decreto stabilisce dei limiti massimi di deducibilità delle spese di rappresentanza per le imprese calcolate in funzione del volume dei ricavi o degli altri proventi dell'attività caratteristica.
Il calcolo dell'importo massimo deducibile si effettua applicando le seguenti percentuali:
OMAGGI AI DIPENDENTI
Trattamento ai fini Iva
I beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti non sono inerenti all'attività d'impresa e non possono nemmeno essere qualificati come spese di rappresentanza; di conseguenza, la relativa IVA è indetraibile, mentre la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 2 co. 2 n. 4) del DPR 633/72
Trattamento ai fini Ires/Irpef
Il costo dei beni destinati ad omaggio dei dipendenti è deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 95, TUIR, secondo il quale sono comprese fra le spese per prestazioni di lavoro anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori.
Secondo quanto confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 22.10.2008, n. 59/E, le erogazioni liberali concesse i dipendenti:
Così, ad esempio, una strenna natalizia del valore globale di € 180,00 è una spesa deducibile per il datore di lavoro e non concorre a formare il reddito in capo al dipendente.
La distinzione tra beni oggetto e non oggetto dell'attività, continua ad avere rilevanza ai fini IVA nel caso della cessione gratuita. La cessione gratuita di un bene oggetto dell'attività costituisce una cessione rilevante ai fini IVA, a meno che l'imposta relativa all'acquisto non sia stata detratta.
Questo significa che l'Iva sui beni rientranti nella propria attività è sempre detraibile , ma la cessione anche a titolo gratuito (omaggio) costituisce sempre cessione di beni rilevante ai fini IVA e deve essere fatturata con le seguenti modalità:
In alternativa
Oppure
Trattamento ai fini Ires/Irpef
Ai fini reddituali, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all'art. 108, comma 2, TUIR in base ai criteri contenuti nel citato DM 19.11.2008, senza distinzioni tra beni oggetto e non oggetto dell'attività dell'impresa. Di conseguenza, risultano applicabili le stesse regole illustrate con riferimento agli omaggi fatti ai clienti di beni non oggetto dell'attività.
OMAGGI AI DIPENDENTI
Trattamento ai fini Iva
L'Iva sui beni rientranti nella propria attività è sempre detraibile, salvo nel caso in cui si sia scelto di non detrarre l'IVA sull'acquisto al fine di non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita.
Trattamento ai fini Ires/Irpef
Anche nel caso degli omaggi relativi ai beni oggetto dell' attività il relativo costo, qualora si tratti di beni da omaggiare ai dipendenti, rappresenta una spesa per prestazioni di lavoro deducibile.
OMAGGI DI BENI NON OGGETTO DELL’ATTIVITA’ |
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Omaggi ai Clienti/Fornitori
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ai fini IVA
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Ai fini IRPEF/IRES |
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Iva detraibile se costo unitario non > a euro 25,82
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Cessione esclusa da Iva
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Deducibilità del costo per intero nell’esercizio se di valore unitario non > a euro 50,00 |
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Iva indetraibile se costo unitario è > a euro 25,82
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Deducibilità nel limite dell’importo massimo deducibile nell’anno
(1,3% dei ricavi ed altri proventi fino a 10 milioni di euro; 0,5% dei ricavi ed altri proventi per la parte eccedete euro 10 milioni e fino a 50 milioni di euro; 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni) |
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Omaggi ai Dipendenti
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Iva indetraibile per mancanza di inerenza
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Cessione esclusa da Iva
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Deducibilità del costo per intero nell’esercizio
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OMAGGI DI BENI OGGETTO DELL’ATTIVITA’ |
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Omaggi ai Clienti/Fornitori
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ai fini IVA
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Ai fini IRPEF/IRES |
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Iva detraibile
(salvo la scelta di non detrarre l’Iva sull’acquisto al fine di non assoggettare ad Iva la cessione gratuita) |
Cessione Imponibile Iva
(salvo la scelta di non detrarre l’Iva sull’acquisto al fine di non assoggettare ad Iva la cessione gratuita) |
Deducibilità del costo per intero nell’esercizio se di valore unitario non > a euro 50,00 |
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Deducibilità nel limite dell’importo massimo deducibile nell’anno
(1,3% dei ricavi ed altri proventi fino a 10 milioni di euro; 0,5% dei ricavi ed altri proventi per la parte eccedete euro 10 milioni e fino a 50 milioni di euro; 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni) |
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Omaggi ai Dipendenti
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Iva detraibile
(salvo la scelta di non detrarre l’Iva sull’acquisto al fine di non assoggettare ad Iva la cessione gratuita) |
Cessione Imponibile Iva
(salvo la scelta di non detrarre l’Iva sull’acquisto al fine di non assoggettare ad Iva la cessione gratuita) |
Deducibilità del costo per intero nell’esercizio
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