Speciale Pubblicato il 06/12/2010

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Cartella esattoriale di pagamento Equitalia: debiti iscritti a ruolo

di Cappellaro Lara

In che cosa consiste la cartella esattoriale di pagamento di Equitalia, le modalità di pagamento e come opporsi ai debiti iscritti a ruolo



Equitalia è una grande società per azioni, a totale capitale pubblico (51% Agenzia delle Entrate, 49% Inps). Ha l'incarico di riscuotere i tributi sul territorio nazionale . Oggi Equitalia è presente sul territorio italiano (con la sola esclusione della regione Sicilia) con 17 società partecipate: gli Agenti della Riscossione.
Gli Agenti della Riscossione , spesso indicati con la sigla ADR , sono dunque delle società di Equitalia , che lavorano in diverse zone per richiedere ai cittadini il pagamento dei tributi .

Il gruppo Equitalia , con le sue varie società, si occupa di due tipi di riscossione :

  1. Equitalia incassa tributi da contribuenti senza debito . In questo caso l'attività di Equitalia si definisce “ riscossione non da ruolo .
    Si tratta, ad esempio, di versamenti di imposte e contributi con il modello F24 per Modello Unico o con il Modello F23.
  2. Equitalia si occupa della riscossione di debiti, con la “riscossione da ruolo”. Si chiama infatti “ruolo” l'elenco dei debitori e delle somme non pagate (tasse, tributi, sanzioni amministrative, ecc.) . Le “somme iscritte a ruolo” sono, appunto, le somme ancora da pagare.
    Si tratta, ad esempio, di debiti verso l'Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, Province, Regioni.
    Questi enti creditori trasmettono a Equitalia l'elenco dei debiti e dei debitori e in questo caso i debitori ricevono una cartella di pagamento.
Per un approfondimento sulla NUOVA CARTELLA DI PAGAMENTO scarica la Circolare del giorno cliccando qui:
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La cartella esattoriale di pagamento: cos'è?

La cartella di pagamento è un documento, in cui si legge:

Dalla data della comunicazione, ci sono 60 giorni di tempo per pagare, senza costi aggiuntivi .

Scaduti i 60 giorni dalla notifica , alla somma da pagare vengono aggiunti:

A partire dai ruoli (debiti) consegnati agli Agenti della Riscossione dal 30 settembre 2010 in poi , c'è un nuovo modello per la cartella di pagamento .

Mancato pagamento della cartella esattoriale

Nel caso di mancato pagamento, Equitalia, dopo sessanta giorni dalla notifica della cartella, invia il sollecito di pagamento.
Se il contribuente non adempie ai suoi obblighi, l'Agente della riscossione inizia le procedure di riscossione sui beni, con l'aggiunta di ulteriori spese.

A seconda dei beni che si sono iscritti all'Anagrafe Tributaria, possono esserci:

Tutte le azioni di recupero vengono attuate con gradualità, secondo la normativa, in proporzione al debito e alla situazione del debitore. Tutte le azioni sono precedute da un sollecito di pagamento .

Modalità di pagamento della cartella esattoriale

Esistono diverse modalità di pagamento:

Per i cittadini che non riescono a pagare in un'unica soluzione tutta la somma iscritta a ruolo, c'è la possibilità di rivolgersi agli sportelli dell'Agente di Riscossione per ottenere un pagamento a rate.
Si possono ottenere fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni). L'importo minimo della rata, salvo eccezioni, è di 100 euro. 

Opposizione con ricorso e prescrizione

Se si ritiene che la cartella di pagamento sia sbagliata, bisogna rivolgersi direttamente all'ente impositore che è indicato nella cartella di pagamento ( non all'Agente della Riscossione).
Si presenta all'ente impositore una richiesta di “Autotutela” (annullamento) con idonea documentazione. L'Ufficio, dopo le verifiche necessarie, può annullare l'atto e adottare un provvedimento di annullamento (sgravio) che toglie efficacia alla cartella di pagamento, interrompendo la procedura di riscossione.

In questo caso, l'ente creditore deve comunicare l'annullamento all'Agente della Riscossione.

A maggio 2010, però, Equitalia ha emanato una direttiva che permette di chiedere direttamente agli sportelli degli Agenti della Riscossione la sospensione delle procedure di recupero. È necessario presentare un'autodichiarazione, con allegati i provvedimenti di sgravio o sospensione o le ricevute di avvenuto pagamento.
Se l'ente impositore non riconosce un errore nella cartella, si può presentare ricorso , ricordando che questo non sospende l'attività dell'Agente della riscossione.
È necessario dunque presentare anche la domanda di sospensione .

È comunque sempre consigliabile avvalersi della consulenza di un professionista.
La cartella esattoriale di pagamento può, infatti, anche essere prescritta. Il termine di prescrizione della cartella è il termine entro il quale la cartella deve essere notificata, cioè comunicata al destinatario, per essere ritenuta valida.

Il termine di prescrizione è di norma quello del tributo o della sanzione a cui si riferisce la cartella stessa.
Ad esempio, per le multe stradali, il termine di prescrizione è cinque anni dalla notifica del verbale.

Per ulteriori informazioni, ci si può anche rivolgere :

Sul sito www.equitaliaspa.it si trovano informazioni e indirizzi utili.

Sono inoltre consultabili in internet i siti di tutti gli Agenti della Riscossione Locale . Inserendo la propria provincia all'indirizzo seguente, si può trovare la sede più vicina:

http://www.equitaliaonline.it/equitalia/opencms/gruppo/agenzie

Si può, infine, vedere il video che spiega la nuova cartella di pagamento Equitalia al link:

http://www.equitaliaonline.it/equitalia/opencms/comunica/comunicanuovacartella.html



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