L'art. 25 della Legge n. 183/2010 - Collegato Lavoro - uniforma il settore privato a quello pubbllico in materia di certificati di malattia, al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia in tutti i settori (pubblico e privato) nonchè un efficace sistema di controllo delle stesse prevedendo l'obbligatorietà della trasmissione telematica dei certificati all'INPS con pesanti sanzioni a carico dei medici che non ottemperano.
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L’art. 25 della legge 183/2010, c.d. “Collegato Lavoro”, estende al settore privato l’obbligo della trasmissione telematica dei certificati di malattia.
Per tutti i lavoratori scompare dunque il certificato su carta per fare posto a quello telematico che il medico o la struttura sanitaria dovrà inviare all’Inps.
L’estensione di questo meccanismo, introdotto nel Pubblico Impiego dalla riforma Brunetta, ha lo scopo di assicurare un quadro completo e un sistema efficace di controllo.
L’inosservanza degli obblighi di trasmissione, per via telematica, della certificazione costituisce illecito disciplinare per il medico.
Il provvedimento stabilisce quanto segue:
- il medico, dopo la trasmissione del certificato di malattia tramite i canali telematici, riceve un numero identificativo per le stampe cartacee da rilasciare al lavoratore:
Il numero identificativo potrà essere utilizzato dal lavoratore per ricercare, visualizzare e stampare il proprio attestato direttamente dal sito internet dell’Istituto.
- il lavoratore potrà accedere ad un servizio di consultazione e stampa dei dati relativi ai propri certificati di malattia inviati telematicamente dal medico attraverso il sito Inps - servizi on-line con due modalità:
Il lavoratore non è più tenuto all’invio del certificato cartaceo all’Inps, mentre rimane a suo carico l’obbligo della comunicazione della infermità al datore di lavoro nei termini previsti dalla contrattazione collettiva e della trasmissione dell’attestato di malattia entro due giorni dal relativo rilascio.
- il datore di lavoro (e non il professionista) può venire in possesso degli attestati di malattia, privi di diagnosi, attraverso il sistema telematico:
La gestione dei certificati di malattia, ai fini dell’elaborazione delle buste paga, rimane come ora in capo ai datori di lavoro che dovranno continuare a inviarli all'ufficio paghe nei consueti tempi e nei modi concordati.