Equitalia spa chiede l’ammissione al passivo del fallimento di un contribuente, in privilegio.
Il Giudice, però, ammette il creditore al passivo in chirografo e non in privilegio, comprendendo la somma richiesta in privilegio IRAP. Il Giudice delegato respinge, così, la domanda di ammissione al passivo come formulata da Equitalia spa.
Contro tale decreto, Equitalia spa propone, allora, ricorso per Cassazione, sulla base di tre motivazioni. La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo, cassando il decreto impugnato.
La Cassazione ritiene dunque privilegiato il credito per IRAP, anche se sorto prima della modifica dell’art. 2752 c.c., in virtù di un’interpretazione estensiva della norma, nella sua precedente formulazione.
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Per un approfondimento dell'argomento scarica il documento di commento al link: Privilegio del credito IRAP e passivo fallimentare - Sent. Cass. n. 4861/2010