L’art. 28, c. 1-bis, del D. Lgs. 81/2008 (T.U. salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) stabilisce che la valutazione dello stress lavoro-correlato debba essere effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e che il relativo obbligo decorre dall’elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto delle stesse, a far data dal 1° agosto 2010 (come comunicato con ns. circolare del 5 luglio 2010).
L’art. 8, c. 12 del DL 78/2010 ha prorogato la scadenza della valutazione del nuovo rischio stress lavoro-correlato al 31 dicembre 2010.
In allegato : Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in ordine all'approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato di cui all'art. 28 comma 1bis del Dlgs 9/04/2008 n. 81
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Scadenza della valutazione del nuovo rischio stress lavoro correlato
Entro il 31 dicembre 2010 tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, devono effettuare la
valutazione dello stress correlato al lavoro secondo le linee guida approvate nelle riunione di venerdì 17 novembre 2010 dalla Commissione consultiva permanente per la salute nei luoghi di lavoro istituita presso il ministero del Welfare, di cui alleghiamo copia.
Lo stress lavoro-correlato non deve essere confuso con il mobbing o con comportamenti volutamente persecutori.
Il rischio da stress può essere presente in qualunque luogo di lavoro e colpire qualsiasi lavoratore e la sua valutazione ha lo scopo di individuare le fonti che possono comportare infortuni o danni diretti alla salute.
Prevenire, ridurre o eliminare il problema può significare più efficienza e, soprattutto, consente di apportare miglioramenti nelle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.
Si tratta quindi di
ricercare,
nell’organizzazione del lavoro, gli elementi di rischio che possono causare stress, fra cui la circolare Ministeriale individua per la prima valutazione, c.d. valutazione preliminare,
indicatori oggettivi e verificabili, appartenenti a tre distinte famiglie:
- I. Eventi sentinella, quali ad esempio: il numero degli infortuni, le assenze per malattia, i procedimenti disciplinari, le segnalazione del medico del lavoro, ecc.
- II. Fattori di contenuto del lavoro, quali ad esempio: orari di lavoro troppo lunghi, turni particolarmente faticosi, carichi di lavoro eccessivi oppure troppo ridotti, monotonia e frammentarietà del lavoro, posti di lavoro inadeguati, temperature elevate o basse, eccessivo rumore, ecc..
- III. Fattori di contesto del lavoro, quali ad esempio: incertezza degli incarichi e dei compiti, ambito di autonomia, ecc.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori potranno utilizzare, fino al 30 giugno 2012, l’autocertificazione dei rischi.
Come riportato nella citata circolare, la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi, pertanto, invitiamo tutti i datori di lavoro a regolarizzare le proprie posizioni tenendo presente che le sanzioni per i trasgressori sono di carattere penale e che i controlli sono sempre più frequenti.
Per ulteriori approfondimenti vedi il nostro approfondimento sulla Valutazione Rischio Stress Correlato