Acconto Irap: modalità operative
Il versamento in acconto dell’IRAP deve essere effettuato seguendo le stesse regole stabilite per la determinazione delle imposte sui redditi dei soggetti IRPEF.
In particolare per le Persone Fisiche, le società di persone e le associazioni di cui all’art. 5 del Tuir l’acconto deve essere versato in misura pari al 99% qualora l’importo indicato nel rigo IR22 "Totale imposta" del mod. IRAP 2010 qualora risulti superiore a € 51,65.
L’acconto deve essere versato in due rate:
• la prima, dovuta nel termine dei versamenti a saldo della dichiarazione per l’anno precedente, nella misura del 40% dell’acconto e se superiore a Euro 103,00;
• la seconda, che scade nel mese di novembre dell’anno a cui l’acconto si riferisce, è pari al 60% dell’acconto complessivo dovuto.
RIGO IR22 "DIFFERENZA" ACCONTO IRAP 2010
NON SUPERIORE A € 51,65 Non dovuto
SUPERIORE A € 51,65 MA NON A € 260,11 Versamento in unica soluzione
SUPERIORE A € 260,11 Versamento in 2 rate pari al:
- 39,6% (40% del 99%) di rigo IR22 entro il 16.6 / 6.7.2010 (16.7 / 5.8 con la maggiorazione dello 0,40%)
- 59,4% (60% del 99%) entro il 30.11.2010
Il contribuente ha la possibilità di rideterminare la misura dell’acconto non in base al 99% di quando risulta al rigo IR22, ma sulla base del valore della produzione per l’anno in corso. Questa modalità di calcolo è prevista per il contribuente che presume di realizzare un valore della produzione inferiore a quanto realizzato per il periodo d’imposta 2009, evitando cioè di versare un’imposta in eccedenza e trovarsi del credito l’anno successivo.
L’acconto così determinato non deve essere inferiore al 99% dell’imposta dovuta per l’anno 2011 dichiarata per il medesimo periodo d’imposta.
Qualora il contribuente decida di calcolare l’acconto secondo il metodo c.d. previsionale, occorre avere molta cura nella stima perché nel caso in cui la previsione dovesse essere inesatta l’amministrazione finanziaria applicherà una sanzione del 30% dell’importo non versato, maggiorata degli interessi moratori, per sufficiente versamento dell’acconto dovuto. Tranne la possibilità per il contribuente di ravvedersi ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, entro il termine della presentazione della dichiarazione successiva.
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Per i soggetti che operano nel settore agricolo e dalle cooperative della piccola pesca e loro consorzi è stata fissata a regime un’ aliquota Irap pari all’1,90%.
Per tali soggetti l'acconto:
• non è dovuto da parte dei produttori agricoli in regime di esonero per il 2009 (ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72) che hanno superato in tale anno il limite di € 7.000 di volume d’affari;
• riguarda, invece, coloro che, avendo superato nel corso del 2009 il limite di 1/3 delle cessioni di beni diversi da quelli della Tab. A/I, non possono usufruire del regime di esonero dal 2010.
Come noto, il versamento della seconda rata dell'acconto 2010 va effettuato in unica soluzione. Per tale acconto d’ imposta non è, infatti, possibile la rateazione.
Per cui entro il prossimo 30.11.2010 sarà necessario versare l’ imposta secondo le modalità sopra descritte con il mod. F24, fermo restando l’obbligo di utilizzare il canale telematico per i titolari di partita IVA.
I codici tributo da utilizzare per il versamento con anno di riferimento “2010”, sono i seguenti:
IMPORTO DA VERSARE CODICE TRIBUTO
Acconto IRPEF 4034
Acconto IRAP 3813
Acconto imposta sostitutiva minimi 1799
Si rammenta che, per il versamento dell’IRAP, in sede di compilazione del mod. F24 va indicato anche il codice della Regione o della Provincia autonoma beneficiaria del tributo.
Nel caso in cui l’attività sia svolta in più Regioni/Province autonome, il versamento va effettuato indicando il codice della Regione/Provincia autonoma per la quale risulta l’imposta netta più elevata nel quadro IR.
L’Amministrazione finanziaria provvederà poi ad effettuare la corretta ripartizione ed i conseguenti conguagli.
Compensazione
Per il versamento dell'acconto 2010 il contribuente può avvalersi della compensazione:
• verticale: utilizzando imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore senza la necessità di utilizzare il mod. F24;
• orizzontale: utilizzando imposte/contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori (ad esempio, credito IVA 2009 con acconto IRAP 2010).
Ciò richiede la compilazione del mod. F24.
Con riferimento alla compensazione orizzontale, si ricorda inoltre che:
• il DL n. 185/2008 ha previsto un’ inasprimento della sanzione per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta inesistenti, fissando una sanzione compresa tra il 100% e il 200% dei crediti inesistenti ;
• il DL n. 78/2009, con riferimento al credito IVA, ha disposto che:
- per l’utilizzo di importi del credito superiori a € 10.000 è necessario presentare preventivamente la dichiarazione IVA ed utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
- per l’utilizzo di importi superiori a € 15.000, è necessario il visto di conformità alla dichiarazione IVA.
Si fa inoltre presente che, come noto, il mancato o insufficiente versamento degli importi può essere sanato con l’ istituto del ravvedimento operoso applicando la sanzione ridotta nelle seguenti misure:
• 2,50% (1/12 del 30%) se il pagamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;
• 3% (1/10 del 30%) se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione;
versando quanto dovuto e gli interessi, calcolati sui giorni nella misura dell’1%.