Speciale Pubblicato il 05/11/2010

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Mutui Prima casa e sospensione temporanea del pagamento delle rate

di Tossani Dott.ssa Claudia

Disponibile il modulo per la domanda di sospensione temporanea del pagamento delle rate del mutuo prima casa, da presentare alle banche a partire dal prossimo 15 novembre



Il D. M. n. 132 del 21 giugno 2010 disciplina l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui stipulati per l’acquisto della prima casa.
Il Fondo, istituito con la Finanziaria 2008, è finalizzato a coprire i costi e gli oneri sostenuti dalle banche, nel caso di sospensione dei pagamenti delle rate del mutuo da parte del mutuatario.

Per i contratti di mutuo relativi all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, infatti, il mutuatario che si trovi in una situazione di oggettiva difficoltà economica tale da impedirgli il regolare pagamento delle rate, può chiedere alla banca la sospensione del pagamento, anche se per non più di 2 volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi.

Sul sito internet www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa è disponibile il modulo per la domanda di sospensione alle banche, la cui presentazione sarà possibile a partire dal prossimo 15 novembre. Il Decreto del Direttore Generale del Tesoro del 14 settembre 2010 ha individuato come soggetto Gestore del Fondo, la CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. Le modalità con cui il mutuatario accede al Fondo di Solidarietà per chiedere la sospensione delle rate per il mutuo ed i requisiti necessari per usufruire dell’agevolazione, sono sintetizzatinei capitoli successivi.

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Cosa è il Fondo di Solidarietà

La Legge Finanziaria 2008 ha istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze un Fondo di solidarietà per i mutui contratti per l’acquisto della prima casa.
I soggetti titolari di un contratto di mutuo, finalizzato all’acquisto della prima casa, possono accedere a tale Fondo se dimostrano di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per cui chiedono la sospensione. A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il Fondo ha la funzione di rimborsare alle banche gli oneri finanziari relativi alla quota interessi delle rate sospese.  Le modalità di accesso al Fondo di Solidarietà ed i requisiti per poter accedere all’agevolazione sono stati definiti con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 132/2010.

Requisiti e condizioni di accesso

Per poter accedere all’agevolazione, i beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
Il mutuatario, in possesso dei requisiti sopra elencati, può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per:
La sospensione non può essere richiesta dopo che sia iniziato “il procedimento esecutivo per l’escussione della garanzia”, ovvero dopo la notifica dell’atto di pignoramento.

Presentazione della domanda

A partire dal 15 novembre 2010, il mutuatario potrà presentare il modulo di domanda, disponibile sul sito del Dipartimento del Tesoro, alla banca presso la quale è in corso l’ammortamento del mutuo.

Alla domanda devono essere allegate:

Adempimenti della Banca

Calcolo degli interessi nel periodo di sospensione

Il Fondo rimborsa esclusivamente gli oneri finanziari corrispondenti alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione, secondo il parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e in particolare:
Come chiarito dalla Circolare Abi n. 2959 del 27 ottobre 2010, la banca mutuante potrà addebitare al mutuatario la quota interessi maturata nel periodo di sospensione, corrispondente alla differenza tra quanto spettante alla banca (cioè gli interessi fissati nel contratto di mutuo) e quanto effettivamente rimborsato dal Fondo.


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