Il D. M. n. 132 del 21 giugno 2010 disciplina l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui stipulati per l’acquisto della prima casa.
Il Fondo, istituito con la Finanziaria 2008, è finalizzato a coprire i costi e gli oneri sostenuti dalle banche, nel caso di sospensione dei pagamenti delle rate del mutuo da parte del mutuatario.
Per i contratti di mutuo relativi all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, infatti, il mutuatario che si trovi in una situazione di oggettiva difficoltà economica tale da impedirgli il regolare pagamento delle rate, può chiedere alla banca la sospensione del pagamento, anche se per non più di 2 volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi.
Sul sito internet www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa è disponibile il modulo per la domanda di sospensione alle banche, la cui presentazione sarà possibile a partire dal prossimo 15 novembre. Il Decreto del Direttore Generale del Tesoro del 14 settembre 2010 ha individuato come soggetto Gestore del Fondo, la CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. Le modalità con cui il mutuatario accede al Fondo di Solidarietà per chiedere la sospensione delle rate per il mutuo ed i requisiti necessari per usufruire dell’agevolazione, sono sintetizzatinei capitoli successivi.
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Cosa è il Fondo di Solidarietà
La Legge Finanziaria 2008 ha istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze un Fondo di solidarietà per i mutui contratti per l’acquisto della prima casa.
I soggetti titolari di un contratto di mutuo, finalizzato all’acquisto della prima casa, possono accedere a tale Fondo se dimostrano di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per cui chiedono la sospensione. A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il Fondo ha la funzione di rimborsare alle banche gli oneri finanziari relativi alla quota interessi delle rate sospese. Le modalità di accesso al Fondo di Solidarietà ed i requisiti per poter accedere all’agevolazione sono stati definiti con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 132/2010.
Requisiti e condizioni di accesso
Per poter accedere all’agevolazione, i beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
- titolo di proprietà sull'immobile oggetto del contratto di mutuo;
- titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a € 250.000, in ammortamento da almeno un anno, al netto dell’eventuale periodo di preammortamento;
- indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 30.000;
- immobile non di lusso e non rientrante nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, successivi alla data di stipula del contratto di mutuo:
- perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato assimilato, senza un nuovo impiego da almeno 3 mesi;
- morte o non autosufficienza di un componente del nucleo familiare percettore di almeno il 30% del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare;
- pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per un importo non inferiore a € 5.000 annui;
- spese di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o adeguamento funzionale dell'immobile per opere necessarie e indifferibili per un importo, non inferiore € 5.000;
- aumento della rata del mutuo regolato a tasso variabile, di almeno il 25% in caso di rate semestrali e di almeno il 20% in caso di rate mensili.
Il mutuatario, in possesso dei requisiti sopra elencati, può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per:
- non più di 2 volte;
- un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi.
La sospensione non può essere richiesta dopo che sia iniziato “il procedimento esecutivo per l’escussione della garanzia”, ovvero dopo la notifica dell’atto di pignoramento.
Presentazione della domanda
A partire dal 15 novembre 2010, il mutuatario potrà presentare il modulo di domanda, disponibile sul sito del Dipartimento del Tesoro, alla banca presso la quale è in corso l’ammortamento del mutuo.
Alla domanda devono essere allegate:
- l'attestazione ISEE rilasciata da un soggetto abilitato;
- la documentazione indicata nel modello di domanda, idonea a dimostrare che impedisce il pagamento della rata di mutuo.
Adempimenti della Banca
- La banca è tenuta ad acquisire il modulo debitamente compilato e la documentazione richiesta, procedendo ad un controllo formale sulla completezza e regolarità formale della stessa;
- la banca, in sede di compilazione del format di richiesta della sospensione, rende disponibile al Gestore del Fondo, oltre all’ammontare previsto dei costi e degli oneri finanziari dell’operazione, anche le seguenti informazioni:
- durata residua del mutuo;
- debito residuo del mutuo;
- parametro di riferimento;
- importo stima di eventuali oneri notarili;
- altre informazioni necessarie per la determinazione del contributo;
- acquisito il nullaosta, la banca entro cinque giorni dal ricevimento della risposta del Gestore, comunica al beneficiario la sospensione dell’ammortamento del mutuo o l’eventuale diniego;
- la sospensione si attiverà, di norma, entro 30 giorni lavorativi dalla data della comunicazione;
- una volta che il beneficiario, anche prima della scadenza del periodo indicato nella domanda, abbia ripreso il pagamento delle rate, la banca comunica al Gestore, entro cinque giorni, l’ammontare dei costi e degli oneri finanziari sostenuti per la sospensione dell’ammortamento del mutuo, chiedendone il rimborso. Entro quindici giorni dalla richiesta il Gestore provvede al pagamento della somma dovuta alla banca.
Calcolo degli interessi nel periodo di sospensione
Il Fondo rimborsa esclusivamente gli oneri finanziari corrispondenti alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione, secondo il parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e in particolare:
- per i mutui regolati a tasso variabile, l’Euribor di durata pari a quella usata nel contratto, ovvero in mancanza di parametrizzazione dei tassi all’Euribor, l’Euribor di durata pari alla periodicità di pagamento delle rate;
- per i mutui regolati a tasso fisso, il tasso IRS in euro riportato sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters di durata pari alla durata residua del contratto di mutuo vigente al momento della sospensione dell’ammortamento;
- per i mutui con opzione di scelta di tasso fisso o variabile, il parametro di indicizzazione corrisponde a quello vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione;
- per i mutui bilanciati, cioè tassi con parametri in parte fissi ed in parte variabili, si applica lo stesso parametro previsto per i mutui a tasso fisso.
Come chiarito dalla Circolare Abi n. 2959 del 27 ottobre 2010, la banca mutuante potrà addebitare al mutuatario la quota interessi maturata nel periodo di sospensione, corrispondente alla differenza tra quanto spettante alla banca (cioè gli interessi fissati nel contratto di mutuo) e quanto effettivamente rimborsato dal Fondo.