Il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 12 maggio 2009, conferma i decreti di sequestro probatorio e preventivo nei confronti di G.M., indagata per i seguenti delitti:
- per delitto di associazione a delinquere per partecipazione a un’associazione criminosa finalizzata alla commissione di reati tributari;
- per avere utilizzato nella dichiarazione presentata nel 2008 fatture per operazioni soggettivamente inesistenti;
- per concorso nell’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti da parte della C.S. srl.
L’indagata ricorre per Cassazione denunciando:
- la non configurabilità del reato in commento per operazioni solo soggettivamente inesistenti, avendone effettivamente sostenuto i costi dichiarati;
- l’erroneità del ragionamento del tribunale, nell’attribuzione del concorso nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, reato materialmente commesso dalla società C.S. srl.
La Cassazione considera il ricorso parzialmente fondato poiché «non è configurabile il concorso morale a titolo di istigazione tra colui che emette la fattura per operazione inesistente e colui che la utilizza e viceversa; […] perché la fase preparatoria attuata dal contribuente per evadere l’imposta non assume rilevanza»
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Commento alla Sentenza della Cassazione n. 10994/2010
Per un approfondimento dell'argomento scarica il documento di commento al link:
"Reato di dichiarazione fraudolenta per fattura solo soggettivamente inesistente"