Un contribuente, di professione avvocato, subisce una detrazione dal credito IRPEF, a suo parere indebita, per l’anno 1992. Per questo richiede:
- un rimborso delle detrazioni dal credito IRPEF, per la somma contestata;
- il pagamento di interessi non corrisposti (o insufficientemente versati) su crediti d’imposta rimborsati in ritardo;
- il risarcimento dell’ulteriore danno e dell’importo pagato per la prestazione di una cauzione, necessaria per il rimborso del credito d’imposta per l’anno 1994.
Così, con atto di citazione notificato il 30/10/2003, l’avvocato contribuente conviene con il Ministero dell’Economia e delle Finanze davanti al Tribunale di Napoli. Il Tribunale di Napoli, però, declina la propria giurisdizione su tali domande di rimborso.
Il contribuente, allora, si rivolge alla Corte d’Appello di Napoli. Egli sostiene che l’Amministrazione abbia riconosciuto il suo debito e ribadisce, ancora, la giurisdizione del giudice ordinario. La causa avrebbe così profilo civilistico, in quanto orientata al risarcimento del danno subito per effetto del ritardato rimborso.
Anche la Corte d’Appello, però, rigetta il ricorso, poiché la controversia riguarda sia somme in contestazione, sia la problematica della giurisdizione delle Commissioni tributarie, che si estende alla rivalutazione monetaria, agli interessi e alla sorte capitale.
Il contribuente, a tal punto, propone “
ricorso per regolamento di giurisdizione" contro la predetta sentenza. Il Ministero dell’Economia deposita controricorso obiettando l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso del contribuente.
Le Sezioni Unite hanno confermato le decisioni dei giudici ordinari.
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Commento alla Sentenza della Cassazione n. 14499/2010
Per un approfondimento dell'argomento scarica il documento di commento al link:
"Rimborso: ritardo del Fisco, risarcimento danni alla Commissione Tributaria Provinciale - Sent. Cass. n. 14499/2010"