Una società riceve un avviso di accertamento, emesso dall’Agenzia delle Entrate di Cassino, fondato solo sugli studi di settore relativo ad IRPEF, IRAP ed IVA per l'anno 2004.
La società, dunque, propone ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, sostenendo che con l’accertamento tramite gli studi di settore viene sensibilmente elevato il reddito dichiarato.
Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone emette la sentenza n. 118/04/09 del marzo 2009, che accoglie solo parzialmente il ricorso.
Contro tale sentenza, la contribuente propone appello alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, evidenziando gli errori commessi dagli studi di settore e sottolineando come molti beni strumentali, pur iscritti in bilancio (secondo normativa CEE) siano però obsoleti.
L’Ufficio si costituisce in giudizio e deposita controdeduzioni ed appello incidentale.
I Giudici della Commissione accolgono, infine, l’appello, ritenendo illegittimo un avviso di accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore.
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