L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 93/E del 24 settembre 2010, chiarisce le modalità di calcolo delle eccedenze Irpef trattenute sulle pensioni integrative maturate fino al 31 dicembre del 2000.
I contribuenti che sulla pensione integrativa hanno subito il prelievo integrale dell’Irpef, in luogo della tassazione all’87,5%, possono chiedere il rimborso dell’importo indebitamente trattenuto, presentando istanza entro 48 mesi dal termine di pagamento del saldo delle imposte relative all’anno nel corso del quale è stata operata la maggiore ritenuta.
L’ufficio che riceve l’istanza di rimborso Irpef determinerà il valore del credito effettivamente spettante al contribuente, come differenza fra la maggiore imposta versata e quella riliquidata, al netto della quota di pensione detassata.
L'articolo continua dopo la pubblicità