Speciale Pubblicato il 22/10/2010

Rimborso Irpef sulle pensioni integrative tassate integralmente secondo la R.M. n. 93/E 2010

di Staff di Fiscoetasse

Istanza di rimborso possibile per i soggetti che sulle pensioni integrative maturate fino al 31 dicembre 2000 hanno subito la tassazione integrale; questo quanto chiarito dalla Risoluzione del 24/09/2010 n. 93



L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 93/E del 24 settembre 2010, chiarisce le modalità di calcolo delle eccedenze Irpef trattenute sulle pensioni integrative maturate fino al 31 dicembre del 2000.

I contribuenti che sulla pensione integrativa hanno subito il prelievo integrale dell’Irpef, in luogo della tassazione all’87,5%, possono chiedere il rimborso dell’importo indebitamente trattenuto, presentando istanza entro 48 mesi dal termine di pagamento del saldo delle imposte relative all’anno nel corso del quale è stata operata la maggiore ritenuta.

L’ufficio che riceve l’istanza di rimborso Irpef determinerà il valore del credito effettivamente spettante al contribuente, come differenza fra la maggiore imposta versata e quella riliquidata, al netto della quota di pensione detassata.

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Commento alla Risoluzione

Per approfondire l'argomento scarica il Commento alla Risoluzione al seguente link : "Rimborso Irpef sulle pensioni integrative"


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