La tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici viene introdotta per combattere la criminalità e la mafia da una legge (L. 136/2010) uscita nel periodo feriale che, pur se con finalita’ lodevoli, rischia di paralizzare il reparto amministrativo delle imprese. Essa riguardera’ prima o poi molti operatori, riempiendo di adempimenti burocratici di dubbia efficacia TUTTI coloro che sono in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, interessati ad un lavoro o fornitura pubblici, IN QUALSIASI GRADO si trovino nella scala della filiera.
Quindi sono coinvolti sia gli appaltatori pubblici, sia i subappaltatori, sia i subsub, ecc. ecc. in una scala all’infinito, sia coloro che li forniscono in qualsiasi modo perche’ la legge accomuna sotto il nome di appalto – tipicamente una prestazione di servizi – anche le forniture di beni.
Per cui astrattamente qualunque impresa o professionista, che fornisca beni o servizi ad un soggetto che in qualche modo, anche dopo 4 o 5 passaggi, sia coinvolto in un appalto pubblico, deve sottostare ad una serie di adempimenti.
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Gli adempimenti per la tracciabilità degli appalti pubblici
Gli adempimenti attualmente previsti sono veramente pesanti, facciamo il punto ad oggi sapendo che sono allo studio provvedimenti correttivi di questa manovra che, cosi’ come e’ stata formulata, non funziona.
L' art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 prescrive la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali. Il primo comma dell' art. 3 prevede che gli appaltatori, i subappaltatori, i subcontraenti della filiera delle imprese ed i concessionari di finanziamenti pubblici (anche europei) interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari riguardanti i lavori, i servizi e le forniture pubblici devono passare dai conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. Ma anche i pagamenti effettuati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi, nonché quelli destinati all' acquisto di immobilizzazioni tecniche, devono essere eseguiti utilizzando il conto corrente dedicato mentre i pagamenti eseguiti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali o di gestori e fornitori di pubblici servizi (Enel. Hera, ecc.), ovvero ancora quelli riguardanti il pagamento di tributi, possono essere effettuati anche con strumenti differenti dal bonifico, fermo restando l' obbligo di documentare la spesa. Nel caso di spese giornaliere di importo inferiore o uguale a euro 500 possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico (es.: assegno), restando fermo il divieto di impiego del contante.
La locuzione “c/c dedicato, anche in via non esclusiva” sta a significare che e’ possibile sia aprire un conto nuovo, sia utilizzare un c/c gia’ aperto, che accolga tutti i movimenti finanziari di quel determinato appalto pubblico, ma anche uscite d’altro tipo estranee all’appalto; l’importante e’ che tutti i movimenti finanziari (entrate ed uscite) relative a quell’appalto passino da quel determinato c/c dedicato.
Il decreto in corso di emanazione dovrebbe ammettere oltre al bonifico anche Rid, Riba, assegni e ogni altro strumento atto a consentire la tracciabilità dei pagamenti, che la legge in un primo tempo ha escluso.
La legge e’ entrata in vigore il 7.9.210 e subito ha suscitato reazioni e dubbi sulla sua efficacia retroattiva per i contratti già firmati al 7 settembre 2010.
La retroattività della norma è stata infatti sostenuta dall’Autorità di Vigilanza in contrasto con il Ministero dell’Interno che sosteneva che la legge doveva applicarsi solo ai contratti firmati dopo il 7 settembre 2010.
Un esempio di tracciabilità per i pagamenti negli appalti pubblici
Detto in parole piu’ semplici, se la legge non sara’ cambiata potremo avere, facendo un semplice esempio, questo complicato scenario: il Comune (stazione appaltante) affida all’impresa A (appaltatore) un certo lavoro o una determinata fornitura, ad es. il lavoro di fognatura comunale. Innanzitutto e’ necessario che nel contratto d’appalto sia contenuta, a pena di nullità assoluta, un' apposita clausola con la quale l’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nonche’ una clausola risolutiva espressa nel caso in cui le transazioni risultassero eseguite senza avvalersi di banche o di Poste italiane. L’appaltatore provvede immediatamente a comunicare al Comune sia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sia le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui citati conti.
Il Comune poi ha l’onere di procurarsi il numero di commessa, chiamato CUP, che deve essere riportato in tutti i bonifici che effettuera’ all’appaltatore, ma anche nei contratti e nei bonifici che l’appaltatore fara’ con i suoi subappaltatori e fornitori, e cosi’ via all’infinito. Quindi anche l’appaltatore dovra’ redigere contratti con i suoi subappaltatori o fornitori di beni, che contengano le medesime clausole e potra’ pagare solo con lo strumento del bonifico, e cosi’ via a cascata.
Sbagliare costa sanzioni per cui, in attesa di Circolari esplicative, possiamo suggerire di battezzare “dedicati” tutti i c/c dell’impresa, al fine di non dover tutte le volte ricercare il c/c “dedicato” a quella commessa per pagare i fornitori di beni od i prestatori di servizi ad essa riconducibili. Nel caso in cui non vi siano sufficienti disponibilita’ sul c/c dedicato, e’ naturalmente possibile versarvi bonifici provenienti da altri c/c.
A prescindere dalle complicazioni di una normativa cosi’ rigida, l’impossibilita’ di avvalersi di forme di pagamento alternative (es. RiBa) limitera’ il ricorso al credito bancario delle aziende, che saranno costrette a ricorrere agli anticipi fatture, piu’ onerose come tasso. Il decreto legge in corso di approvazione dovrebbe permettere tutti i sistemi di pagamento tracciabili, ma i problemi di applicazione della norma, per la sua generalità resteranno e colpiranno anche gli operatori onesti, che pensiamo siano la stragrande maggioranza.
La normativa