Nel novembre 1992, la Guardia di Finanza effettua un controllo presso un esercizio commerciale e riscontra delle irregolarità nella tenuta dei libri contabili. Il Commercialista, infatti, non avrebbe utilizzato la documentazione trasmessagli dal Gestore per la compilazione della dichiarazione dei redditi e per la determinazione dell’imponibile ai fini IRPEF e IVA. Il contribuente si trova così costretto a pagare un’ingente somma di denaro all’Erario.
Poiché il gestore dell’esercizio dichiara di aver fatto riferimento al proprio Commercialista per la tenuta della contabilità, decide di chiedere il risarcimento di danni da responsabilità professionale.
Il contribuente ritiene, in particolare, che il Commercialista:
- non abbia utilizzato la documentazione contabile per la compilazione della dichiarazione dei redditi e per la determinazione dell’imponibile ai fini IRPEF e IVA;
- non abbia provveduto a proporre ricorso alla Commissione Tributaria per l’impugnazione dell’accertamento fiscale;
Il contribuente chiede pertanto l’integrale risarcimento, da parte del Commercialista, della somma versata all’Erario, ritenendo che tale somma corrisponda al danno provocato dal professionista per le sue inadempienze.
La domanda viene rigettata sia in primo, sia in secondo grado, pertanto il contribuente decide di ricorrere al giudizio della Corte di Cassazione.
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Commento alla Sentenza
Per un approfondimento dell'argomento scarica il documento di commento al link:
"La sola domiciliazione della documentazione contabile non dimostra il rapporto professionale - Sent. Cass. n. 9917/2010"