La prima presentazione degli elenchi Black List è ormai prossima: la scadenza è stata fissata al 2.11.2010 per dichiarare i mesi di luglio-agosto-settembre 2010. Una unica dichiarazione per i contribuenti trimestrali, tre dichiarazioni per i contribuenti mensili .
Il software per la compilazione si puo' scaricare dal sito dell'Agenzia.
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Secondo il disposto dell’art. 1 del DM 30.3.2010, la comunicazione va effettuata con riguardo alle seguenti operazioni attive / passive intervenute con operatori di paesi black list:
- cessioni di beni;
- prestazioni di servizi rese
- acquisti di beni;
- prestazioni di servizi ricevute.
Vanno esclusi dall’elenco Black List i contribuenti privati.
Per i clienti e fornitori esteri persone fisiche (imprese individuali o professionisti), occorre indicare cognome e nome, data e stato estero di nascita, nonché indirizzo del domicilio fiscale. Si tratta di elementi che, per i paesi black list, generalmente non sono noti e andranno richiesti tempestivamente.
Tra gli acquisti imponibili vanno indicati, pur se gia’ indicati nel mod. Intra degli Acquisti intracomunitari, tutti gli acquisti per i quali si e’ operato il reverse charge (o l’integrazione della fattura ricevuta). Es.: un acquisto dal Lussemburgo.
Le note di variazione (Note di accredito) vanno detratte dalle operazioni attive o passive se afferenti il medesimo periodo, altrimenti vanno indicate a parte (righi A11-A14 se afferenti precedenti periodi del medesimo anno, A15-A18 se afferenti anni precedenti)
Nella comunicazione devono essere riportati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA, imponibili, non imponibili, esenti e non soggette ad IVA. La comunicazione riguarda, ad esempio, le operazioni non imponibili (ex artt. 8, 9, ecc. DPR n. 633/72) e le prestazioni di servizi rese / ricevute “generiche” ex art. 7-ter DPR 633/72.
Sono percio’ da includere nella comunicazione anche le prestazioni di servizi da e verso paesi black list, che risultano escluse da Iva per mancanza del requisito di territorialità, se effettuate dall’1.9.2010 ; si tratta, in particolare, delle seguenti casistiche:
- servizi resi da soggetti italiani ad operatori stabiliti all’estero in stati black list, fuori dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972 (ad esempio un trasporto di beni commissionato da un cliente svizzero, le consulenze tecniche e legali, le provvigioni, le prestazioni pubblicitarie, ecc.);
- prestazioni, rese o ricevute sempre con controparte operatori black list, che sono escluse da imposta in Italia ai sensi degli articoli 7-quater (prestazioni di consulenza, perizie o simili su immobili situati all’estero; servizi alberghieri o di ristorazione resi all’estero, ecc.) e 7-quinques del DPR 633/1972 (servizi relativi ad attività culturali, di istruzione, ricreative, effettuati all’estero, come le fiere tenute all’estero, ecc.). Esempio: un ristorante, un albergo ovvero una fiera fatturati ad un soggetto passivo italiano da un’impresa residente a Hong Kong.
Vanno incluse sin dal mese di luglio 2010 tutte le prestazioni da e verso operatori di black list, soggette ad Iva in Italia, anche mediante autofatturazione (Es.: servizio di consulenza acquistato da impresa italiana presso un fornitore di Singapore che l’impresa italiana autofattura con Iva ai sensi dell’art. 17; servizio alberghiero fornito in Italia da società italiana a impresa di Hong Kong assoggettato ad Iva in fattura).