Il Transfer pricing – indica il meccanismo attraverso il quale i prezzi di vendita non corrispondono all’esatto valore delle merci o dei beni trasferiti, ma sono determinati, nell’ambito di gruppi di società multinazionali, per trasferire utili da paesi a elevata fiscalità in paesi a bassa fiscalità (paradisi fiscali).
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Gli stati ad elevata fiscalità colpiti da tali pratiche hanno cercato di studiare il modo per arginare il problema e trovare soluzioni idonee per derimere i conflitti tra i vari stati interessati.
Da ultimo sono state approvate :
- “Le Linee Guida OCSE” (“Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations”) approvate dal Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in data 22 luglio 2010.
- L’art. 26 del DL 78/2010 convertito nella L. 122 del 30 luglio 2010 che ha recepito l’ adeguamento alle direttive OCSE per la documentazione dei prezzi di trasferimento.
In pratica viene stabilito che dovrà essere dimostrato, attraverso una documentazione redatta secondo uno specifico schema ministeriale, che i prezzi di trasferimento tra imprese associate corrispondono al valore normale dei beni di trasferimento tra imprese indipendenti. Solo cosi non si applicheranno sanzioni ma solo maggiori imposte e interessi a favore dello stato dello stato da cui derivi una maggiore imposta o un minor credito.
Il principio OCSE sulla libera concorrenza secondo il quale ““quando le condizioni convenute o imposte tra le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie sono diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza”” viene messo in relazione alla necessità di stabilire il valore normale di trasferimento quale risulta dall’art. articolo 9, 3° comma, TUIR secondo il quale ““per valore normale…si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso…””. richiamato dell’art. 110 del D.P.R. 917/86,.
Diventano quindi irrilevanti ai fini fiscali i valori stabiliti dalle parti per essere sostituiti dai valori normali stabiliti dal libero mercato.
Il provvedimento dell'Agenzia del 29 settembre 2010 dà la definizione di Holding, sub-Holding, imprese controllate da gruppi multinazionali:
a) per “società holding appartenente ad un gruppo multinazionale” si intende una società residente a fini fiscali nel territorio dello Stato che:
- non è controllata da altra società o impresa commerciale o da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale, ovunque residente;
- controlla, anche per il tramite di una sub-holding, una o più società non residenti a fini fiscali nel territorio dello Stato;
b) per “società sub-holding” appartenente ad un gruppo multinazionale” si intende una società residente a fini fiscali nel territorio dello Stato che:
- è controllata da altra società o impresa commerciale o da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale, ovunque residente;
- controlla a sua volta una o più società non residenti a fini fiscali nel territorio dello Stato;
c) per “impresa controllata appartenente ad un gruppo multinazionale” si intende una società o un’impresa residente a fini fiscali nel territorio dello Stato che:
- è controllata da altra società o impresa commerciale o da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale, ovunque residente;
- non controlla altre società o imprese non residenti a fini fiscali nel territorio dello Stato;
d) i soggetti di cui alle lettere da a) a c) sono qualificabili come “piccole e medie imprese”, qualora realizzino un volume d’affari o ricavi non superiore a cinquanta milioni di euro. Non rientrano comunque in tale definizione i soggetti di cui alle lettere a) o b), qualora controllino direttamente o indirettamente almeno un soggetto non qualificabile come “piccola e media impresa”;