Speciale Pubblicato il 22/09/2015

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La certificazione dei corrispettivi: fattura, scontrino, ricevuta fiscale

di Zamberlan Dott. Ernesto

Fattura, Scontrino o Ricevuta Fiscale, i diversi modi per certificare i corrispettivi di vendita. In attesa delle rivoluzione fattura elettronica dal 2017



Tutte le operazioni rilevanti ai fini dell’ IVA debbono essere esposte e rappresentate da un documento e ciò per evidenti ragioni di controllo e di cautela fiscale. In pratica, una operazione può essere certificata in diversi modi:

- Con emissione di fattura
- Con emissione di scontrino fiscale o di ricevuta fiscale

Ai commercianti che effettuano vendite al minuto la legge IVA consente di non rilasciare una fattura per ogni operazione di vendita: essi hanno infatti la possibilità di certificare i corrispettivi di vendita emettendo lo scontrino ovvero la ricevuta fiscale. Si tratta di una semplificazione per questo tipo di commercio al dettaglio in quanto il Legislatore ha ritenuto che per queste attività economiche la modalità ordinaria di emissione di fattura sarebbe stata di peso e di ostacolo all’attività economica.

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Vedi qui  lo speciale sulla direttiva europea sulla fatturazione dal 2013
 
Sull'  obbligo di fatturazIone elettronica nei confronti della pubblica amministrazione  vedi: Fatture elettroniche dal 6 giugno 2014
Sull'obbligo di fatturazione elettronica agli enti no profit vedi Fattura elettronica agli enti no profit
 
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Scontrino o ricevuta solo in luoghi aperti al pubblico

Chi effettua una vendita al dettaglio emette lo scontrino fiscale o, se ha scelto questa modalità, la ricevuta fiscale. Dal 1996 è infatti possibile scegliere indifferentemente tra scontrino e ricevuta fiscale: la modalità con cui il commerciante al minuto decide di certificare i corrispettivi di vendita non è più soggetta a norme e vincoli nè in relazione al tipo di prodotto né alla natura o al tipo di attività.
Il commerciante può quindi comportarsi nel modo che preferisce con un unico vincolo: una volta effettuata la scelta dovrà però rispettare integralmente le regole di comportamento connesse al tipo ( scontrino fiscale o ricevuta fiscale ) adottato.

La legge fissa una ulteriore condizione perché le vendite al minuto possano essere certificate con il solo scontrino o la sola ricevuta: esse devono avvenire in locali aperti al pubblico.
Ma cosa si intende per locale aperto al pubblico? L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata con chiarezza nel 2006 con la R.M. 119/E e ha definito queste condizioni:
- Deve esservi consentito il libero accesso del pubblico negli orari stabiliti
- Le vendite debbono avvenire direttamente all’interno dei locali
- Deve esistere uno spazio dove sia possibile il contatto diretto tra venditore e consumatore

Vi sono altri casi ovviamente in cui i soggetti sono esentati da emettere la fattura in quanto realizzano attività di vendita diretta a privati consumatori. Si tratta ad esempio di:
In merito alle vendite con distributori automatici è entrato in vigore  nello scorso mese di agosto 2015   un provvedimento sulla trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori elettronici (fatturazione elettronica). Trovi qui  il testo completo.

Il decreto legislativo introduce misure volte ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi,
 

Fattura e scontrino parlante

In ogni caso la normativa vigente non soltanto non vieta di emettere fattura al posto dello scontrino o della ricevuta ma attribuisce al Cliente la facoltà di chiederla a condizione che la richiesta di emissione avvenga non oltre il momento della vendita. Se la richiesta di fattura avvenisse infatti successivamente alla consegna della merce o al pagamento del prezzo il venditore che a quel punto avrebbe già dovuto emettere lo scontrino, potrebbe legittimamente rifiutare.

Un caso particolare è quello di un’ Impresa ( la regola non riguarda i liberi professionisti ) che acquisti beni oggetto della propria attività. Si tratta di beni che a loro volta saranno utilizzati nella sua attività di produzione o di trasformazione oppure che saranno a loro volta rivenduti anche senza trasformazione.
In questo caso sussiste in capo all’impresa un vero e proprio obbligo di richiedere la fattura.

Se invece i beni o servizi sono acquistati da professionisti anche se con partita Iva oppure l’acquisto anche se realizzato da una Impresa è relativo a beni che non costituiscono oggetto dell’attività propria ovviamente c’è sempre la facoltà di chiedere fattura ma non sussiste in capo all’acquirente alcun obbligo.
E’ ad esempio il caso in cui vengano acquistati:
- oggetti di cancelleria e afferenti le spese generali;
- alimenti e bevande per il funzionamento di mense aziendali ( diverso ovviamente il caso in cui l’impresa che acquista fosse un ristorante o a sua volta un rivenditore di generi alimentari );
- acquisto di servizi generali quali prestazioni alberghiere .

Il Cliente può dunque avere sempre interesse a chiedere che venga emessa fattura e questo, in linea di massima, per dimostrare di avere sostenuto il costo e poterne così dedurre il costo.

Con il recepimentodella direttiva 2010/45/UE sulla fatturazione, dal 1° gennaio 2013, secondo il novellato art. 21del DPR 633/1972 viene ridefinito il contenuto minimo obbligatorio della fattura “ordinaria” che deve contenere :
•    il numero di partita IVA del cessionario/committente nazionale
•     il numero di identificazione IVA in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato UE
•     il codice fiscale, nel caso in cui il cessionario/committente italiano non agisca nell’esercizio d’impresa, arte o professione
•    in caso di operazioni non soggette, non imponibili, esenti o comunque senza distinta indicazione dell’IVA per effetto anche di “regimi” particolari, il richiamo alla specifica norma UE o nazionale non è più obbligatorio, ma solo facoltativo, mentre deve essere indicato il titolo di non applicazione dell’imposta;
 
Inoltre ssi è specificato che   la fattura deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”. Sul punto, che ha ingenerato immotivate preoccupazioni, l’Agenzia è intervenuta con la RM 1/2013 chiarendo che  tale requisito è garantito anche solo indicando il numero del documento, in quanto la fattura deve in ogni caso riportare la data di emissione; qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare (ES. 1/2013)  in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita.

  Ai fini della deduzione delle spese dal reddito può infatti essere considerato il solo scontrino a condizione però che lo stesso contenga:
- tutti gli elementi per identificare la natura, qualità e quantità dei beni o servizi ceduti;
- lo scontrino sia integrato ( direttamente a stampa e non con integrazioni manuali o con timbri ) con il codice fiscale dell’acquirente.
Tale documento viene definito "Scontrino parlante"

Fatturazione immediata e differita

I corrispettivi di vendita possono allora essere certificati secondo diverse modalità:
- con emissione di scontrino fiscale o di ricevuta fiscale ( integrati o meno )
- con emissione di fattura ( immediata o differita )

Esistono due modalità di emettere la fattura a seconda che venga emessa contestualmente all’atto di vendita ( fattura IMMEDIATA ) ovvero che venga emessa in un momento successivo verso un soggetto imprenditore ( fattura DIFFERITA ).

Vediamo i due casi :

Fattura IMMEDIATA

Si emette contestualmente alla consegna del bene oppure all’ultimazione del servizio. Nel caso di vendite al minuto non vale la regola generale di emissione entro la mezzanotte del giorno di consegna : la fattura deve essere emessa subito e deve accompagnare la merce. In questo caso ( e solo in questo caso ) non è obbligatorio emettere lo scontrino.
Nel caso in cui la fattura sia emessa in un momento non contestuale e dunque non accompagni la merce, purché ovviamente l’emissione avvenga entro le ore 24 del giorno stesso, deve essere rilasciato anche lo scontrino.

Fattura DIFFERITA
  E' possibile ricorrere alla fattura differita nel caso in cui le cessioni di beni (la cui consegna o spedizione risulti da DDT o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione) o le prestazioni di servizi (individuabili attraverso idonea documentazione) siano effettuate:
In tal caso, è consentito emettere un’unica fattura (con il dettaglio delle operazioni) entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Fatturazione elettronica

La fatturazione elettronica è divenuta obbligatoria  (come previsto dall'art. 1 commi dal 209 al 214 L. 244/2007 )
L'obbligo comporta che dopo 90 giorni ( per il primo termine si tratta del 7 settembre 2014)  le amministrazioni non possano accettare nè procedere al pagamento delle fatture  pervenute in formato cartaceo.

Da  21.9.2015 poi anche  tutte le cessioni di energia elettrica da fonti rinnovabili sono soggette alla fatturazione elettronica.

Dopo l’avvio, dal 20 luglio 2015, dell'emissione della fattura elettronica per la cessione di energia da una parte degli impianti fotovoltaici,  il Gse ha completato l’opera perfezionando il sistema per tutte le operazioni che i produttori di energia possono dover fare con il predetto ente. Pertanto, dal 21 settembre scorso anche i produttori di energia elettrica da fonti agroforestali (biogas) o da ogni altra fonte alternativa, devono emettere la fattura elettronica. Tale fattura è obbligatoria anche per le cessioni di certificati verdi o certificati bianchi qualora siano venduti al Gse.
 
FATTURE ELETTRONICHE TRA PRIVATI DAL 2017

 La fatturazione tra privati invece  non è obbligatoria ma sia il Governo che l'Agenzia delle entrate hanno già emesso normativa e prassi specifica per chiarire le modalità di utilizzo di tale formato elettronico sia per l'emissione che per la conservazione dei documenti fiscali al fine di favorire la progressiva modernizzazione e velocizzazione dei processi con l'abbandono degli archivi cartacei: Dpcm 3 dicembre 2013; DM17 giugno 2014: Circolare 18/e Agenzia delle Entrate del 24 giugno 2014).
  L'opzione avrà durata di cinque anni rinnovabili salvo revoca. Chi opta, potrà inviare telematicamente all’agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse e ricevute e delle eventuali variazioni. A tal fine, ci si può avvalere anche del Sistema di interscambio – Sdi, ad oggi utilizzato per la trasmissione delle fatture elettroniche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'esercizio delle opzioni per la trasmissione dei dati delle fatture e dei corrispettivi giornalieri assicura ai contribuenti il venire meno di alcuni obblighi di comunicazione


TAG: Adempimenti Iva