Speciale Pubblicato il 17/09/2010

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Entro il 30 settembre la correzione del modello 730/2010 con Unico PF e la comunicazione per ridurre l'acconto Irpef

di Staff di Fiscoetasse

Scade il 30 settembre la possibilità di correggere il Modello 730/2010 con la presentazione dell'Unico Persone fisiche e anche il termine per comunicare al sostituto la riduzione dell'acconto Irpef.



Per la presentazione del modello 730,   i contribuenti percettori di reddito di lavoro dipendente o assimilato erano tenuti a consegnare il modello 730/2010 relativo al reddito 2009 al sostituto d’imposta, entro il 30 aprile 2010, ovvero al Caf o ad un professionista abilitato, entro il 31 maggio 2010.

Cosa fare se ci si accorge di aver commesso degli errori?

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Come correggerre il modello 730

I contribuenti che hanno presentato il modello 730/2010 nei termini che, successivamente hanno riscontratto alcuni errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, devono darne tempestiva comunicazione allo stesso in modo tale che questi elabori un modello “730-rettificativo” in tempo utile per effettuare i conguagli nella busta paga (o nel rateo di pensione).


Se, invece, gli errori dipendono dal contribuente stesso, occorre integrare o rettificare la dichiarazione originaria secondo modalità diverse a seconda che tale integrazione o rettifica comporti un maggior credito o un minor debito (integrazione/rettifica a favore del contribuente) oppure un minor credito o un maggior debito (integrazione/rettifica a favore del Fisco).

Di seguito troviamo una serie di ipotesi su come sanare eventuali errori commessi nel modello 730/2010.

 
··  Se gli errori sono stati commessi dal contribuente e la  correzione comporta un minor debito o un maggior credito (a favore del contribuente),  si hanno tre diverse possibilità di rettifica:

-  entro il 30 settembre 2010,  mediante presentazione del  modello UNICO 2010 PF - correttivo nei termini;


- entro il 25 ottobre 2010, mediante presentazione del  modello 730/2010 - integrativo (indicando codice 1);


- entro il 30 settembre 2011,  mediante presentazione del  modello UNICO PF - dichiarazione integrativa a favore;

 ·  Se gli errori sono stati commessi dal contribuente e  la  correzione comporta un maggior debito o un minor credito (in danno al contribuente)  si hanno due diverse opzioni:

-  entro il 30 settembre 2010, presentazione modello UNICO 2010 PF - correttivo nei termini;


- entro il 31 dicembre 2014, presentazione di un  modello UNICO 2010 PF - dichiarazione integrativa (con pagamento delle imposte +sanzioni ).

·  Se gli errori si riferiscono ai soli dati del sostituto d'imposta bisognerà in questo caso presentare il modello 730/2010  integrativo (indicando il codice 2), entro il 25 ottobre 2010.

·  In ultima ipotesi se gli errori si riferiscono non solo ai dati del sostituto d'imposta ma anche ad altri dati da cui derivi un maggior credito o un minor debito o un'imposta invariata, bisognerà presentare il modello 730/2010 - integrativo (indicando il codice 3), entro il 25 ottobre 2010.


La riduzione dell'acconto Irpef 2010 per chi ha presentato il 730

I contribuenti che prevedono  di dover versare per il prossimo anno (mod. 730/2011) un’Irpef relativa al 2010 inferiore rispetto a quella dovuta per il 2009 o, addirittura, ritengono di non doverla versare, devono darne  comunicazione al sostituto d’imposta entro il 30 settembre 2010.

E’ bene ricordare, però, che se l’acconto Irpef 2010 versato risultasse inferiore a quanto effettivamente dovuto al contribuente verrebbe applicata una sanzione pari al 30% della differenza non versata.

La misura dell'acconto Irpef 2010 per chi ha presentato il modello 730

Come noto, l’acconto Irpef 2010 determinato sulla base dell’imposta relativa al 2009 (c.d. metodo storico) è fissato nella misura del 99% dell’importo indicato, relativamente al modello 730-3/2010, a rigo 57.

Il versamento di tale acconto va effettuato secondo le seguenti modalità:


• se l’acconto è di importo compreso tra € 51,48 e € 257,52, in unica soluzione nella retribuzione di competenza del mese di novembre 2010;


• se l’acconto è di importo superiore a € 257,52, in 2 rate di cui: 


- la 1°, corrispondente al 40% dell’acconto, è trattenuta nella retribuzione di competenza del mese di luglio 2010; 


- la 2°, pari al restante 60% dell’acconto, è trattenuta nella retribuzione di competenza del mese di novembre 2010.



Il contribuente
che ha presentato regolarmente il mod. 730/2010, può richiedere entro 30 settembre 2010 al proprio sostituto d’imposta di non effettuare, o di effettuare in misura minore, la trattenuta della 2° o unica rata di acconto Irpef 2010 dovuta entro il prossimo 30 novembre.

 È prevista una sanzione pari a 30% della differenza non versata, se l’acconto Irpef 2010 versato risultasse inferiore a quanto dovuto sulla base del confronto con IRPEF effettivamente dovuta per il 2010.