L’antiriciclaggio osteggia tutte quelle operazioni che mirano a dare una sembianza lecita a capitali di provenienza illecita. Si parla comunemente di lavaggio di denaro sporco, espressione che rende bene l’idea del denaro che, una volta reinvestito in regolari operazioni, perde ogni traccia delle precedenti attività illecite. Volendo fare un esempio immaginiamo un signore distinto che acquista un immobile utilizzando denaro ricevuto da un malvivente, funge da semplice prestanome e incassa una lauta ricompensa. Riciclare in poche parole significa occultare l’origine illecita del patrimonio, reiterando in qualche misura un crimine già commesso da altri.
La battaglia contro il riciclaggio è colossale, ma il suo fine è altrettanto notevole, considerato che l’immissione sul mercato di ricchezza di provenienza illecita produce un vero e proprio danno sociale. Il riciclatore, infatti, riesce a mantenere aperte attività anche poco remunerative attraverso fonti di finanziamento di facile approvvigionamento, falsando così la concorrenza e alterando il normale ciclo economico.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Come si combatte il riciclaggio di denaro sporco
Il legislatore ha iniziato a prestare maggiore attenzione al problema del riciclaggio a partire dagli anni novanta, con la realizzazione del mercato unico e della libera circolazione dei capitali, che hanno avuto come rovescio della medaglia, l’internazionalizzazione delle attività criminali. Tre sono i fronti su cui il legislatore ha concentrato la lotta al riciclaggio:
- Limiti all’uso del contante;
- Obblighi di identificazione e registrazione;
- Obblighi di segnalazione.
Frenata all'uso del contante
Oggi si fa un gran parlare di antiriciclaggio e di limiti all’uso del contante, anche perché il Governo è intervenuto spesso in materia.
L’andirivieni di norme in materia di antiriciclaggio ha creato un po’ di confusione:
- prima il d.lgs. 231/2007 che, in attuazione della direttiva europea, ha posto il divieto all’uso del contante per importi pari o superiori a 5.000 Euro;
- poi il d.l. 112/2008 che ha innalzato la soglia, riportando il vecchio divieto all’uso del contante per importi pari o superiori a 12.500 euro;
- infine il d.l. n. 78/2010 che, per allineare l’Italia agli altri paesi d’Europa, ha riproposto il limite dei 5.000 Euro introdotto già nel 2007.
Al di là del limite quantitativo previsto per il trasferimento di denaro contante, è necessario comprendere l’importanza di questo divieto. I soggetti che pongono in essere operazioni di riciclaggio fondano la riuscita del reato proprio nel mezzo: il denaro contante, strumento per antonomasia poco rintracciabile. Il divieto all’uso del contante oltre una certa soglia favorisce la tracciabilità delle operazioni, una sorta di “filo di Arianna” che facilita il riconoscimento delle operazioni illecite.
Per favorire la tracciabilità delle operazioni, il legislatore ha posto una serie di divieti anche all’emissione di assegni bancari/postali e ai valori dei saldi dei libretti di deposito al portatore.
In sintesi, queste sono le regole previste dal 31 maggio 2010:
- divieto di effettuare, fra soggetti diversi e senza il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane Spa, transazioni in contanti per importi ≥ a 5.000 Euro;
- obbligo, per gli assegni bancari o postali di importo ≥ a 5.000 Euro, di recare:
o l’indicazione del nome o della ragione sociale del soggetto beneficiario;
o la clausola di non trasferibilità;
- divieto, per i libretti di deposito bancari o postali, di mantenere un saldo di importo ≥ a 5.000 Euro. In particolare è imposta la loro estinzione o la riduzione del relativo saldo entro e non oltre il 30 giugno 2011.
Professionisti in prima fila nella lotta al riciclaggio
I professionisti rivestono un ruolo molto importante nella lotta contro il riciclaggio. Vista infatti la difficoltà nell’individuazione delle operazioni illecite, diventa fondamentale l’aiuto di chi, assistendo all’operazione stessa come consulente o intermediario, ha gli elementi necessari per poter segnalare l’operazione sospetta.
I dottori commercialisti, i notai, i consulenti del lavoro ecc … hanno il dovere, nel caso in cui vengano a conoscenza, nell’ambito dei loro compiti, del trasferimento di denaro contate per valore uguale o superiore a 5.000 Euro, di darne segnalazione al ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). In caso di omessa segnalazione il professionista è soggetto ad una sanzione amministrativa compresa tra il 3% e il 30% dell’importo dell’operazione.
Le sanzioni per la lotta al riciclaggio
Il legislatore combatte contro il riciclaggio anche sul fronte sanzionatorio.
La disciplina delle sanzioni in materia di antiriciclaggio era già stata formulata con il d.lgs. n. 231/2007 all’articolo 58, integrato dal d.l. n. 78/2010 con l’introduzione del nuovo comma 7-bis e commentato dalla circolare del ministero dell’economia e delle finanze n. 281178.
Queste in sintesi le sanzioni previste:
- in caso di trasferimento di contanti o di emissione irregolare di assegni per importi ≥ 5.000 €, la sanzione è compresa tra l’1% e il 40% dell’importo del trasferimento;
- in caso di saldi di libretti di deposito appena aperti ≥ 5.000 €, la sanzione è compresa tra il 20% e il 40% del valore del saldo;
- in caso di libretti di deposito aperti prima del 31 maggio 2010, i cui saldi sono ancora ≥ 5.000 € al 30/06/2011, la sanzione è compresa tra il 10% e il 20%.
Qualora gli importi dei trasferimenti o dei saldi superino la soglia dei 50.000, le sanzioni si inaspriscono ulteriormente.
Infatti:
- nel caso in cui gli importi dei trasferimenti di denaro contante e degli assegni siano superiori a 50.000 Euro, la sanzione minima normalmente fissata all’1% è aumentata di cinque volte, quindi diventa:
o dal 5% al 40% dell’importo trasferito per chi paga o riceve importi in contanti > 50.000 Euro o emette assegni senza il nome del beneficiario o senza la clausola di non trasferibilità per importi > 50.000 Euro;
- nel caso in cui i saldi dei libretti di deposito al portatore siano superiori a 50.000 Euro, sia la sanzione minima sia quella massima sono aumentate del 50%. Esse pertanto saranno:
o dal 30% al 60% del saldo per i libretti di deposito al portatore con saldo > 50.000 Euro;
o dal 15% al 30% del saldo per i libretti di deposito al portatore che al 30 giugno 2011 risultano ancora di importo > 50.000 Euro.
Oltre a precisare gli importi delle sanzioni da applicare alle varie fattispecie di violazione, il legislatore fissa un principio fondamentale, valido in ogni caso:
- una sanzione minima di 3.000 Euro per qualsiasi forma di irregolarità, qualora la sanzione prevista, nel caso specifico, risulti inferiore a 3.000 Euro. Pertanto, ad esempio, in caso di trasferimento di assegno bancario di 55.000 Euro, senza clausola di non trasferibilità, la sanzione minima da applicare è pari al 5%, quindi 2.750. Poiché 2.750 è inferiore alla soglia minima di 3.000 Euro, la sanzione da applicare sarà pari a 3.000 Euro.