Speciale Pubblicato il 26/08/2010

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Stop al riciclaggio: torna a 5.000 euro il limite all'uso del contante

di Staff di Fiscoetasse

La manovra correttiva 2010 riporta a 5.000 il limite per il trasferimento di denaro contante, obbliga l’indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità negli assegni, impone saldi inferiori a 5.000 euro per i libretti di deposito entro il 30 giugno 2011.



L’antiriciclaggio osteggia tutte quelle operazioni che mirano a dare una sembianza lecita a capitali di provenienza illecita. Si parla comunemente di lavaggio di denaro sporco, espressione che rende bene l’idea del denaro che, una volta reinvestito in regolari operazioni, perde ogni traccia delle precedenti attività illecite. Volendo fare un esempio immaginiamo un signore distinto che acquista un immobile utilizzando denaro ricevuto da un malvivente, funge da semplice prestanome e incassa una lauta ricompensa. Riciclare in poche parole significa occultare l’origine illecita del patrimonio, reiterando in qualche misura un crimine già commesso da altri.
La battaglia contro il riciclaggio è colossale, ma il suo fine è altrettanto notevole, considerato che l’immissione sul mercato di ricchezza di provenienza illecita produce un vero e proprio danno sociale. Il riciclatore, infatti, riesce a mantenere aperte attività anche poco remunerative attraverso fonti di finanziamento di facile approvvigionamento, falsando così la concorrenza e alterando il normale ciclo economico.

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Come si combatte il riciclaggio di denaro sporco

Il legislatore ha iniziato a prestare maggiore attenzione al problema del riciclaggio a partire dagli anni novanta, con la realizzazione del mercato unico e della libera circolazione dei capitali, che hanno avuto come rovescio della medaglia, l’internazionalizzazione delle attività criminali. Tre sono i fronti su cui il legislatore ha concentrato la lotta al riciclaggio:
- Limiti all’uso del contante;
- Obblighi di identificazione e registrazione;
- Obblighi di segnalazione.

Frenata all'uso del contante

Oggi si fa un gran parlare di antiriciclaggio e di limiti all’uso del contante, anche perché il Governo è intervenuto spesso in materia.
L’andirivieni di norme in materia di antiriciclaggio ha creato un po’ di confusione:
Al di là del limite quantitativo previsto per il trasferimento di denaro contante, è necessario comprendere l’importanza di questo divieto. I soggetti che pongono in essere operazioni di riciclaggio fondano la riuscita del reato proprio nel mezzo: il denaro contante, strumento per antonomasia poco rintracciabile. Il divieto all’uso del contante oltre una certa soglia favorisce la tracciabilità delle operazioni, una sorta di “filo di Arianna” che facilita il riconoscimento delle operazioni illecite.
Per favorire la tracciabilità delle operazioni, il legislatore ha posto una serie di divieti anche all’emissione di assegni bancari/postali e ai valori dei saldi dei libretti di deposito al portatore.

In sintesi, queste sono le regole previste dal 31 maggio 2010:

Professionisti in prima fila nella lotta al riciclaggio

I professionisti rivestono un ruolo molto importante nella lotta contro il riciclaggio. Vista infatti la difficoltà nell’individuazione delle operazioni illecite, diventa fondamentale l’aiuto di chi, assistendo all’operazione stessa come consulente o intermediario, ha gli elementi necessari per poter segnalare l’operazione sospetta.

I dottori commercialisti, i notai, i consulenti del lavoro ecc … hanno il dovere, nel caso in cui vengano a conoscenza, nell’ambito dei loro compiti, del trasferimento di denaro contate per valore uguale o superiore a 5.000 Euro, di darne segnalazione al ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). In caso di omessa segnalazione il professionista è soggetto ad una sanzione amministrativa compresa tra il 3% e il 30% dell’importo dell’operazione.

Le sanzioni per la lotta al riciclaggio

Il legislatore combatte contro il riciclaggio anche sul fronte sanzionatorio.
La disciplina delle sanzioni in materia di antiriciclaggio era già stata formulata con il d.lgs. n. 231/2007 all’articolo 58, integrato dal d.l. n. 78/2010 con l’introduzione del nuovo comma 7-bis e commentato dalla circolare del ministero dell’economia e delle finanze n. 281178.

Queste in sintesi le sanzioni previste:
Qualora gli importi dei trasferimenti o dei saldi superino la soglia dei 50.000, le sanzioni si inaspriscono ulteriormente.
Infatti:
Oltre a precisare gli importi delle sanzioni da applicare alle varie fattispecie di violazione, il legislatore fissa un principio fondamentale, valido in ogni caso:


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