Speciale Pubblicato il 06/08/2010

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Imposta municipale propria IMP

di Rag. Lumia Luigia

L’imposta municipale propria si applicherà dal 2014: sugli immobili posseduti diversi dall’abitazione principale non locati e sul trasferimento di immobili. I comuni stabiliranno l’aliquota entro il 30 novembre dell’anno precedente.



L’imposta municipale propria IMP sostituirà, per la componente immobiliare, le seguenti imposte:

L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale ed alle pertinenze della stessa.
Per abitazione principale si intende l’immobile dove il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Pertinenze sono considerate i magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse, nonché tettoie, classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

L’esclusione dall’IMP non si applica alle abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Base imponibile dellìimposta municipale propria IMP sarà il valore dell’immobile determinato ai fini ICI.

Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale e non locati l’imposta è dovuta annualmente in ragione di un’aliquota percentuale stabilita, entro il 30 novembre 2010 , con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con possibilità per i Comuni di modificarla nel limite dello 0,3 punti percentuali in piu’ o in meno. Per gli immobili locati, l’imposta è ridotta alla metà. Se l’immobile è locato ad uso abitativo, sul canone di locazione si potrà applicare la cedolare secca.

La riduzione dell’imposta IMP alla metà si applicherà anche agli immobili relativi all’esercizio di attività di impresa, arti e professioni ovvero posseduti da enti non commerciali che continueranno ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.

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Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sugli immobili

Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono:

Per gli immobili, anche d costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è l’utilizzatore a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Modalità e termini di versamento dell'IMP

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Il versamento dell'imposta municipale propria IMP sarà effettuato in quattro rate di pari importo, scadenti la prima il 31 marzo, la seconda il 16 giugno, la terza il 30 settembre e la quarta il 16 dicembre.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Applicazione dell’imposta municipale propria nell’ipotesi di trasferimento

 L’imposta municipale propria si applica in caso di trasferimento degli immobili :

- per gli atti traslativi tra vivi, a titolo oneroso o gratuito

- per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi

- per i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e per i trasferimenti coattivi.


L’aliquota dell’imposta municipale propria si applica in via ordinaria nella seguente misura:

 
- l’imposta attuale del 10% scenderà all’8%;

- quella sulla prima casa del 3% scende al 2% con un minimo di 1000 euro;

- se il trasferimento ha per oggetto la prima abitazione

- se il trasferimento è a causa di morte.

Nel caso di trasferimento a causa di morte se ricorrono in capo al beneficiario i requisiti prima casa l’imposta si applica nella misura fissa di 1.000 euro.

Per i contratti preliminari l’imposta si riduce a metà ed è imputata all’imposta dovuta per il trasferimento definitivo.

I Comuni possono a partire dal 2015 modificare di 1 o 2 punti percentuali le aliquote fissate.

Gli atti assoggettati all’imposta municipale per tutte le formalità e gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dall’imposta sulle successioni e donazioni, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

L’IMP non si applica agli atti sottoposti all’imposta sul valore aggiunto, agli atti costitutivi di diritti di garanzia su beni immobili ed alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine.

L’imposta si applicherà sul valore catastale dell’immobile, cioè la rendita catastale moltiplicata x 105, ma resta in capo alle parti l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito.



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