Con l'arrivo del mese di agosto scatta ogni anno la consueta pausa estiva anche per il mondo della giustizia civile, amministrativa e tributaria, come previsto dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969, che ha disposto la sospensione di diritto, durante il periodo delle ferie estive, del decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative.
Durante il periodo di sospensione le scadenze processuali si interrompono, senza che possano essere invocati gli istituti della decadenza e della prescrizione dei termini.
Inizialmente, la norma prevedeva una sospensione di 46 giorni, dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, con ripresa delle decorrenza dei termini dal 16 settembre.
La norma, però, è stata di recente modificata dall'art. 16, comma 1, del D.L. n. 132/2014 (convertito nella Legge n. 162/2014), il c.d. "Decreto Giustizia" che, tra le altre cose, ha ridotto a 30 giorni le ferie annuali dei magistrati, degli avvocati e dei procuratori dello Stato.
La modifica ha comportato la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali da 46 giorni a 31 giorni, a decorrere dal 2015. Di conseguenza, a partire dL 2015, la sospensione dei termini processuali non è più dal 1° agosto al 15 settembre, ma solo dal 1° al 31 agosto, quindi con ripresa della decorrenza dei termini dal 1° settembre.
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Sospensione feriale: termini processuali oggetto di sospensione
La norma che ha previsto la sospensione estiva dei termini processuali fa riferimento ai “termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative”.
Per tali si devono intendere i termini riferibili a:
- le controversie di natura civilistica (ad esempio, controversie in materia di locazione di immobili urbani);
- le controversie di natura amministrativa e tributaria (tutti gli atti impugnabili dinanzi ai giudici tributari, depositi di atti giudiziari, proposizione ricorsi o appelli alle Commissioni tributarie e ricorsi alla Corte di Cassazione, costituzione in giudizio);
- i procedimenti giudiziari in materia societaria (costituzioni, trasformazioni, fusioni, scissioni);
- l’accertamento con adesione del contribuente;
- la definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie.
Sospensione feriale: termini processuali esclusi
La sospensione feriale dei termini non riguarda, invece:
- le controversie nell’ambito dei contratti obbligatori agrari;
- le liti in materia di lavoro;
- le procedure cautelari ( “sospensive”);
- i giudizi di opposizione agli atti esecutivi, quali le cause di opposizione al precetto con cui si ingiunge ad una persona di pagare una determinata somma;
- il procedimento per la sospensione dell’esecuzione del provvedimento amministrativo impugnato;
- le cause ed i procedimenti civili indicati nell’art. 92 dell’Ordinamento giudiziario (es.: alimenti; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari);
- in materia fallimentare:
- i procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e di opposizione alla stessa;
- il procedimento per l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria o la dichiarazione di fallimento dell’impresa insolvente;
- i procedimenti di conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento e di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, nonche ai relativi procedimenti di reclamo;
- in materia di arbitrato, la pronuncia del lodo arbitrale previsto dall’art. 820 del codice di procedura civile;
- in materia penale, i procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.
Sospensione feriale nel processo tributario
Per quanto riguarda il processo tributario, si precisa che, riguardando la sospensione feriale le scadenze relative al “processo”, essa non riguarda:
- la notifica di atti amministrativi d’imposta, quali avvisi di liquidazione e di accertamento, e la notifica di cartelle di pagamento;
- il versamento di imposte, tasse, diritti, canoni e contributi (es.: Irpef, Ires, Irap, Iva, imposta di registro, Imu);
- la presentazione di dichiarazioni, denunce e comunicazioni (es.: modello UNICO, dichiarazione IRAP, dichiarazione Imu, dichiarazione di successione).
Sospensione feriale: come si calcolano i giorni di sospensione
La pausa estiva per i termini del processo determina un sostanziale allungamento delle scadenze entro le quali le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e documenti. I termini “congelati” riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. In particolare:
- se il termine iniziale di decorrenza processuale cade prima del 1° agosto: si ha la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto , con ripresa della decorrenza dei termini dal 1° settembre;
- se il termine iniziale di decorrenza processuale cade all’interno del periodo 1° agosto – 31 agosto: il decorso dei termini parte dal 1° settembre.