Non piu solo i beni come indici di capacità contributiva ma ogni manifestazione di spesa..... spendo quindi guadagno.... semplice no?
Le modifiche introdotte al redditometro, strumento di accertamento sintetico, sono contenute nell'art. 22 del D.L. 31 maggio 2010 , n. 78 convertito in legge il 30 luglio 2010, n. 122.
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Le modifiche hanno lo scopo di adeguare il redditometro al diverso contesto socio economico attuale rispetto al periodo in cui è stato concepito.
Si pensi per esempio al fatto che nel vecchio redditometro anche la roulotte….. era un indice di capacità contributiva!!!!
La modifica comunque principale rispetto al passato è che il redditometro non guarda piu’ i singoli beni posseduti….. barca, seconda casa, auto, ….. ma guarda e spia cosa il contribuente spende.
L’accertamento di presunzione di reddito è relativa nel senso che al contribuente viene data la possibilità attraverso il contraddittorio di fornire la prova contraria (presunzione legale relativa).
Il nuovo redditometro si applica agli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non e' ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, quindi a partire dai redditi 2009.
Piu’ in dettaglio le nuove regole sono le seguenti:
1) L'ufficio puo' sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta;
2) È possibile che l’ufficio tenga conto anche di altri elementi di capacità contributiva individuati ogni due anni con un apposito decreto;
3) Al contribuente è data la facoltà di provare che i soldi spesi o i beni acquistati, provengono da redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
L’accertamento sintetico con il redditometro è ammesso a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.
L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente al contraddittorio personalmente o a mezzo di rappresentanti per fornire la prova contraria.