Il debutto del modello EAS nasce dall’esigenza di contrastare l’utilizzo distorto della forma associativa, da parte di soggetti che, sotto la forma associazionistica svolgono di fatto vere e proprie attività produttive di reddito d’impresa, eludendo il pagamento delle imposte dovute.
Sono infatti riservate agli enti non commerciali di tipo associativo le agevolazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e indirette: i contributi, i corrispettivi e le quote pagati alle associazioni, ai consorzi ed agli altri enti non commerciali di tipo associativo non contribuiscono a formare base imponibile né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini IVA. Questo è quanto previsto dall’art. 148 del t.u.i.r. e dall’art. 4 del d.p.r. 633/72. Le sopracitate agevolazioni si applicano a condizione che tali enti siano definibili come “enti non commerciali” e quindi che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Tuttavia con l’entrata in vigore del D.L. n. 185/2008, non basta più tale requisito, il suddetto decreto legge ha infatti introdotto una seconda condizione per usufruire delle agevolazioni tributarie, ossia la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali, denominata per l’appunto modello EAS.
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Il Modello Semplificato e i chiarimenti delle Entrate
Modello Eas semplificato anche per le associazioni di ex militari in congedo e le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni. Nessun obbligo di presentazione per i patronati, a patto che non svolgano, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime. Questi sono solo alcuni dei chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito con la diffusione della circolare n. 51 del 1° dicembre 2009.
L’Agenzia delle Entrate, già con la Circolare 45/E/2009, aveva previsto la possibilità, per alcuni soggetti, di assolvere l’onere delle presentazione del modello EAS in forma “semplificata”, questo significava compilare per intero il riquadro relativo ai dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale, mentre solo in parte la seconda sezione, rispettivamente i righi 4), 5), 6), 25) e 26). Con la Circolare 51/E/2009 si espande il raggio d’azione della compilazione “light”, accorpando anche le seguenti categorie:
- associazioni combattentistiche e d'arma, iscritte nell'albo ad hoc del ministero della Difesa;
- federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni, dotate di personalità giuridica e su cui lo stesso Comitato olimpico nazionale italiano esercita poteri di indirizzo e controllo,
Estesa anche la categoria degli esclusi: l’Agenzia delle Entrate specifica che non sono tenuti all’invio del modello non solo le fondazioni, gli enti di diritto pubblico, gli enti destinatari di specifici regimi tributari e le Onlus, ma anche i patronati che non svolgono, al posto delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime.
Le Entrate ribadiscono l'obbligo di compilazione del modello anche da parte degli enti associativi che svolgono attività commerciali del tutto marginali e da parte delle associazioni senza scopo di lucro che abbiano optato per il regime agevolativo previsto dalla legge 398/91.
Delucidazioni infine sulla compilazione della parte iniziale del modello, dedicata ai dati identificativi dell’ente. In particolare per “data inizio attività” si intende la data di effettiva operatività dell’ente, che può coincidere o meno con quella di costituzione dell’ente stesso, e che prescinde dal possesso della partita iva.