Solo se sono dotati di autonoma organizzazione, agenti di commercio e promotori finanziari, devono pagare l'Irap. Questa la conclusione delle varie Sentenze della Corte di Cassazione, n. 12108, 12109, 12110 E 12111/2009.
Vediamo di analizzare il caso e per un completo commento alle Sentenze rimandiamo al Documento in vendita su
http://www.fiscoetasse.it/BusinessCenter
L'articolo continua dopo la pubblicità
Il Caso
La controversia trae origine dall’l'impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall'amministrazione all'istanza del contribuente che chiedeva il rimborso dell'RAP corrisposta per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 per la sua attività di agente di commercio.
La Commissione rigettava il ricorso, mentre in appello la decisione veniva riformata riportando la motivazione che l'imposta deve applicata solo se sussiste una "abituale organizzazione" di capitale, beni strumentali e prestazioni di terzi.
Contro tale sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione, dove il contribuente non si costituisce.
La causa viene continuata innanzi alle Sezioni Unite in quanto la Quinta Sezione civile della Corte, a causa di un contrasto di giurisprudenza interna alla Sezione stessa sulla questione dell’assoggettabilità ad IRAP dell'attività svolta dall'agente di commercio e dal promotore finanziario.
Dunque con ordinanza n. 36 del 9 giugno 2008, si rimetteva al Primo Presidente la decisione per l’assegnazione alle Sezioni Unite di una questione ritenuta di particolare importanza.
Ci si chiede, infatti se:
- i contribuenti le cui attività costituiscono "esercizio di impresa" ai sensi dell'art. 2195 c.c. possano essere considerati "lavoratori autonomi professionali" ed essere assoggettati ad IRAP solo nel caso di verifica dell’esistenza di un’organizzazione autonoma della loro attività;
- i contribuenti debbano essere sempre e comunque assoggettati ad IRAP, in relazione al fatto che svolgono una delle attività considerate dal richiamato art. 2195 c.c..
Con 4 specifiche sentenze la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha chiuso la controversa questione dell’assoggettamento ad IRAP degli agenti di commercio e promotori finanziari. Infatti, coloro che possono dimostrare di esercitare la propria attività senza un’autonoma organizzazione non sono tenuti al versamento dell’IRAP.
Per un commento delle Sentenze si rimanda al Documento in Vendita su http://www.fiscoetasse.it/BusinessCenter