Gli enti non commerciali non sono esonerati dagli obblighi Intrastat.
Essi già da tempo erano considerati soggetti passivi d’imposta per gli acquisti intracomunitari. Per la cessione di beni, infatti, è sempre stato valido il luogo di residenza del committente.
Con la riforma Iva del 2010 ,anche le prestazioni di servizi diventano rilevanti in base al luogo di residenza del committente. Pertanto gli enti non commerciali diventano debitori d’imposta non solo per gli acquisti di beni, ma anche per le prestazioni di servizi.
Si considera soggetto passivo d’imposta chiunque eserciti un’attività economica, proiettata a realizzare un pareggio di bilancio, quindi a coprire i costi con i ricavi, indipendentemente dagli scopi. L’economicità è l’elemento che accomuna tutte le tipologia d’impresa, lo scopo di lucro, invece, è tipico solo di una sottocategoria di imprese, le società.
Anche gli enti non commerciali, pertanto, sono soggetti passivi d’imposta in quanto, pur non avendo come obiettivo lo scopo di lucro, svolgono un’attività economica.
Assodato che gli enti non commerciali sono soggetti passivi d’imposta, resta da capire quali adempimenti devono compiere.
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Gli acquisti intracomunitari
La regola generale prevede che il soggetto debitore dell’Iva sia colui che cede beni o presta servizi. Questa disciplina sconta un’importante deroga negli acquisti intracomunitari, per i quali il soggetto debitore d’imposta diventa l’acquirente (meccanismo del reverse charge).
L’operatore italiano che acquista beni da un soggetto residente in un altro Paese UE:
• riceve fattura senza Iva;
• integra la fattura ricevuta inserendo l’Iva nazionale;
• registra la fattura sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite.
In questo modo l’operazione diventa neutrale per il soggetto italiano. L’imposta sarà applicata quando, a sua volta, quest’ultimo provvederà a rivendere il bene in ambito nazionale, infatti emetterà fattura con IVA e verrà così ad assumere il reale ed effettivo debito d’imposta.
Nel caso opposto, quando il soggetto italiano cede un bene a un soggetto residente in un altro Stato membro:
• l’italiano emetterà fattura senza Iva ma dovrà compilare e trasmettere il modello Intrastat.
Questo meccanismo a partire dal 2010 vale anche per le prestazioni di servizi, con la conseguenza che il modello Intrastat dovrà essere compilato e inviato anche per l’acquisizione di servizi.
Gli acquisti intracomunitari degli enti non commerciali
L’Agenzia delle Entrate ha approvato, con provvedimento del 16 aprile 2010, i nuovi Modelli Intrastat da utilizzare a partire dal 1° giugno 2010, denominati Intra 12 e Intra 13, da trasmettere con modalità esclusivamente telematica.
Gli enti non commerciali si differenziano dagli altri operatori per il fatto che svolgono sia attività istituzionale, sia commerciale. Per questo motivo essi avranno obblighi diversi, a seconda che l’acquisizione dei beni o dei servizi avvenga durante lo svolgimento dell’attività istituzionale o commerciale.
Gli enti non commerciali assumono la veste di soggetto passivo d’imposta quando sono identificati ai fini Iva. Questo accade sia quando svolgono attività commerciale, sia quando hanno effettuato acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore ai 10.000 Euro.
L’ente che svolge solo attività istituzionale, in genere, non è identificato ai fini Iva, pertanto emette fattura senza Iva e non ha diritto alla detrazione. Quando svolge attività commerciale, invece, è obbligato a emettere fattura con Iva e può godere della detrazione d’imposta per gli acquisti connessi all’attività commerciale.
Le operazioni intracomunitarie rivestono un ruolo fondamentale per l’ente, in quanto, finché gli acquisti intracomunitari rimangono al di sotto della soglia di 10.000 Euro, l’ente viene considerato come un privato consumatore, per cui:
• non deve assoggettare l’operazione ad iva;
• sarà il venditore Ue a dover applicare l'Iva nel proprio Paese.
In ogni caso, prima di ogni acquisto, l’Ente deve presentare all’Agenzia delle Entrate il modello INTRA 13, dichiarando l’ammontare imponibile dell’acquisto nonché l’ammontare degli acquisti effettuati nell’anno in corso.
Nel caso in cui l’ente effettui acquisti intracomunitari superiori al limite di Euro 10.000, dovrà munirsi di partita iva, versare l’iva a debito e assolvere a tutti gli obblighi d’imposta connessi, tra cui quello di trasmettere il modello INTRA 12. Questo modello dovrà indicare:
• l’ammontare degli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente;
• l’ammontare dell’imposta dovuta;
• gli estremi del versamento.
Resta ferma la possibilità per l’ente non commerciale di optare per questo meccanismo anche prima del raggiungimento della soglia di 10.000 Euro, presentando apposita istanza alle Entrate.