Le associazioni sportive dilettantistiche seguono diversi obblighi contabili, a seconda che esse svolgano solo attività istituzionale o anche attività commerciale.
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Attività istituzionale e attività commerciale delle associazioni
Nel caso svolgano attività istituzionale, non vi è nessun obbligo contabile, se non quello di rilevare le entrate e le uscite di cassa, con lo scopo di rendere trasparente la raccolta e l’impiego delle risorse finanziarie.
Quando, invece, l’associazione svolge anche attività di tipo commerciale, è necessario adottare un vero e proprio impianto contabile:
• regime ordinario o semplificato a seconda dell’entità dei ricavi;
• regime forfetario, previsto dalla L. 398/1991, che verrà trattato di seguito;
• regime super semplificato, previsto dall’articolo 145 del t.u.i.r., che prevede un meccanismo forfetario di determinazione del reddito, con percentuali meno vantaggiose rispetto al regime forfetario di cui alla L. 398/1991.
Se vengono esercitate entrambe le tipologie di attività, l’associazione è obbligata ad adottare la contabilità separata.
In entrambi i casi esse devono redigere e approvare annualmente, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un rendiconto, che riassuma tutte le informazioni di carattere economico-finanziario riguardanti gli aspetti sia istituzionali sia commerciali.
Le dichiarazioni fiscali
La dichiarazione ai fini delle imposte dirette e indirette, c.d. Modello UNICO – Enti non commerciali ed equiparati, deve essere presentata dalle associazioni sportive dilettantistiche che hanno svolto attività commerciale.
Il Modello 770 deve essere presentato dalle suddette associazioni quando esse abbiano corrisposto, in un determinato periodo d’imposta, una o più di queste somme a titolo di:
• indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spese;
• premi e compensi per l’esercizio diretto dell’attività sportiva;
• compensi per collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale;
• compensi agli amministratori;
• retribuzioni ai dipendenti.
In questi casi, infatti, l’associazione sportiva diventa sostituto d’imposta e quindi come tale ha l’obbligo non solo di presentare il modello 770, ma anche di rilasciare, ai destinatari delle somme, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello in cui i compensi sono stati corrisposti, una certificazione annuale in cui sono riepilogati gli importi pagati e le ritenute operate.
Il regime semplificato
Determinazione forfetaria dell’Iva, dell’Ires e semplificazione degli obblighi contabili: questi i principali benefici previsti dal regime semplificato, introdotto con la L. 398/1991. Inizialmente riservato alle associazioni sportive dilettantistiche, fu poi esteso al restante mondo associativo. Oggi possono optare per il regime forfetario tutti gli enti associativi senza scopo di lucro, le pro-loco, le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare.
Condizione essenziale per l’accesso alla disciplina fiscale agevolata è conseguire proventi nel limite di 250.000 Euro. Se l’associazione, con esercizio coincidente con l’anno solare, si costituisce in corso d’anno, il limite di 250.000 Euro deve essere rapportato al periodo intercorrente tra la data di costituzione ed il termine d’esercizio. Se nel periodo d’imposta si supera tale limite, il regime agevolato cessa automaticamente e si dovrà tornare al regime ordinario dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito.
Le associazioni che intendono avvalersi del regime semplificato devono comunicare tale proposito:
- alla SIAE competente in base al domicilio fiscale, prima dell’inizio dell’anno solare per cui ha effetto l’opzione;
- all’Agenzia delle Entrate in occasione della presentazione della prima dichiarazione annuale Iva successiva alla scelta. I soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva, dovranno compilare il quadro VO della stessa, ed allegarlo alla dichiarazione dei redditi, avendo l’accortezza di barrare la relativa casella posta sul frontespizio del Modello Unico.
Una volta adottato il regime forfetario, esso è vincolante per almeno un quinquennio.
Soffermandoci sull’Iva, essa si determina applicando le seguenti percentuali sui proventi conseguiti:
- 50% dell’Iva a debito sui proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali;
- 90 % dell’Iva a debito sulle fatture emesse per sponsorizzazioni;
- 2/3 dell’Iva a debito per la cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica.
Nel caso in cui risulti un saldo a debito, l’Iva deve essere versata trimestralmente, con il modello F24, senza maggiorazione dell’1%, utilizzando gli stessi codici tributo normalmente previsti.
Per quanto riguarda l’Ires, essa si calcola applicando una percentuale di redditività del 3% sui compensi derivanti dall’attività commerciale, cui vanno sommate le plusvalenze patrimoniali. Va ricordato che i proventi commerciali conseguiti nello svolgimento di attività connesse agli scopi istituzionali, e quelli derivanti dalla raccolta fondi, non concorrono a formare il reddito imponibile alle seguenti condizioni:
- fino ad un importo complessivo di 51.645,69 Euro per periodo d’imposta;
- per un massimo di 2 eventi all’anno.
Le associazioni che adottano il regime semplificato sono alleviate dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili, mentre sono tenute:
- all’emissione delle fatture riguardanti le prestazioni di sponsorizzazione, pubblicità e cessioni dei diritti radio-tv;
- alla conservazione e numerazione delle fatture attive e passive;
- all’annotazione dei corrispettivi e degli altri proventi conseguiti nell’esercizio d’attività commerciali, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento;
- al versamento trimestrale l’Iva;
- alla redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, di apposito rendiconto;
- alla certificazione dei corrispettivi pagati dal pubblico per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche, mediante il rilascio di titoli di ingresso o abbonamenti;
- alla presentazione della dichiarazione dei redditi (Modello UNICO Enti non commerciali) e del Modello 770, nei casi in cui sia previsto.