In prossimità di uno dei periodi di maggior fruizione di ferie rammentiamo le principali norme che disciplinano tale istituto:
1. Il periodo minimo di ferie annuali è di quattro settimane, salvo disposizioni più favorevoli previste dai C.C.N.L. in ragione, ad es., dell’anzianità aziendale.
2. Fruizione di almeno due settimane (continuative se richieste dal lavoratore) nell’anno di maturazione.
3. Fruizione delle restanti due settimane entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, salvo disposizioni più favorevoli previste dai C.C.N.L.
4. Il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di contratto a termine di durata inferiore all’anno.
5. La sanzione amministrativa applicabile al datore di lavoro in caso di mancato rispetto delle regole su esposte va da € 130,00 a € 780,00 per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Le ferie spettano in proporzione ai mesi di servizio prestato. In pratica ogni mese di lavoro dà diritto ad un dodicesimo del totale delle ferie spettanti in un anno. Maturano anche durante i periodi di assenza per maternità, malattia, infortunio e cassa integrazione a orario ridotto.
Il potere di determinare il periodo di fruizione delle ferie spetta al datore di lavoro e non al lavoratore, questo in virtù del potere organizzativo attribuitogli e la giurisprudenza lo ha costantemente riconosciuto. Pertanto, un’arbitraria decisione del lavoratore di assentarsi, potrebbe legittimare l’adozione di provvedimenti disciplinari, fra cui il licenziamento.
Un limite al potere del datore di lavoro può eventualmente derivare dai contratti collettivi che, molto spesso, prevedono una sorta di esame congiunto con le rappresentanze sindacali sulla fissazione del piano ferie, la chiusura estiva delle ferie collettive e la fruizione delle ferie residue.
Il datore di lavoro è tenuto ad osservare le disposizioni su riportate al fine di evitare, in sede di visita ispettiva, l’applicazione dell’onerosa sanzione amministrativa. Fra l’altro, alla scadenza del termine previsto dalla legge per la fruizione delle ferie (18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione), il datore di lavoro è obbligato al versamento dei contributi all’INPS ancorché le ferie non siano state godute.
E' tempo quindi di verificare il monte ore di permessi, ex festività e rol maturato perché, pur non essendoci un termine di legge per la fruizione, ma solo contrattuale, sarebbe opportuno programmarne il godimento nei periodi di minor attività oppure la monetizzazione.