Speciale Pubblicato il 23/06/2010

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Le regole di UNICO 2010 per le società di comodo

di Studio dr. Ernesto Zamberlan

Le società che sia pure in astratto potrebbero essere assoggettate alla disciplina delle società di comodo devono compilare il prospetto denominato “verifica dell’operatività e determinazione del reddito minimo dei soggetti non operativi”; esso è compreso nei quadro RF per le società di capitali o quadro RS per le società di persone ed enti non commerciali, del Modello Unico 2010.



Qualora però la società rientra in una delle cause di esclusione previste dalla legge, allora non deve più compilare il prospetto indicato ma è tenuta a barrare la casella 1 del rigo RF74 (o RS11 se società di persone o RS48 se ente non commerciale), inserendo il codice identificativo corrispondente alla propria causa di esclusione. Per coloro poi che hanno presentato istanza di interpello disapplicativo ed hanno ricevuto esito positivo, devono barrare le caselle 2,3, e 4 del rigo RF74 (o RS11 se società di persone o RS48 se ente non commerciale), a seconda che la disapplicazione sia stata ottenuta ai fini ires, irap o iva.

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La procedura per la verifica di operatività


Nei righi compresi tra RF75 e RF80 (o tra RS12 e RS 17 se società di persone o tra RS49 e RS54 se ente non commerciale), in corrispondenza della colonna 1, vanno indicati il valore dei beni iscritti nell’attivo patrimoniale e assunti sulla base delle risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti.

Nel rigo RF81 ( o RS18 se società di persone o RS55 se ente non commerciale) bisogna specificare:
- nella colonna 2 l’ammontare dei ricavi presunti ( calcolati applicando al valore medio di beni dell’attivo patrimoniale i coefficienti di controllo )
- nella colonna 3 l’ammontare dei ricavi effettivi

Confrontando il valore indicato nella colonna 2 con quello nella colonna 3 di detto rigo è possibile verificare se la società deve considerarsi operativa oppure risulta di comodo . Qualora infatti i ricavi effettivi siano inferiori rispetto a quelli presunti, il soggetto è considerato non operativo ed in questo caso sarà necessario indicare nella colonna 5 non il risultato effettivo ma il reddito minimo presunto.

La procedura per il calcolo del reddito minimo


Nel rigo RF83 (o RS20 se società di persone o RS57 se ente non commerciale) va indicato il reddito minimo da dichiarare che sarà calcolato applicando le percentuali prestampate al valore dell’esercizio dei beni dell’attivo patrimoniale; il risultato ottenuto sommando i diversi risultati parziali va indicato come valore unico nel rigo RF 81.


La società , anche se di comodo , potrà comunque fruire di specifiche disposizioni agevolative quali ad esempio l’agevolazione TREMONTI–TER ovvero BONUS CAPITALIZZAZIONE indicando negli appositi righi del quadro RS i relativi valori.

Il reddito che verrà effettivamente tassato sarà poi frutto di un ulteriore calcolo ossia sarà dato dalla differenza tra l’importo indicato in colonna 5 del rigo RF81 (o RS18 o RS55) e quanto riportato al rigo RF82 (o RS19 se società di persone o RS56 se ente non commerciale) nel quale va indicato il valore dei proventi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposte sostitutive.


L’ultimo confronto al fine di assicurare l’efficacia della disposizione deve essere poi operato tra il valore indicato al rigo RF83 o RS20 o RS55 e quello al rigo RN6 (o RF55 o RG30) . In particolare se RF83 > RN6 allora il reddito imponibile indicato al rigo RN6 deve essere incrementato della differenza tra il reddito minimo e il reddito imponibile.

Esempio di una SRL non operativa

La società “Alfa srl” possiede i seguenti valori:

ricavi effettivi
 25.000

Immobile abitativo

280.000 (valore medio del triennio)

Immobile tipo A10

450.000 (valore medio del triennio)

Mobili e arredi

   8.000 (valore medio del triennio)


Determinazione dei ricavi presunti per la verifica DI OPERATIVITA’:

Immobile tipo abitativo

 280.000 * 4% = 11.200 

Immobili tipo A10

450.000 * 5% = 22.500

Mobili e arredi

8.000 * 15% = 1.200

Totale ricavi presunti

   11.200 + 22.500 + 1.200 = 34.900


La società ha ricavi effettivi INFERIORI  ricavi presunti pertanto la società si considera non operativa e ad essa si applica la normativa c.d. “di comodo”.



TAG: Società di comodo 2024