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- Non deve liquidare l’imposta né procedere al versamento;
- non deve tenere nessun tipo di contabilità
- non deve presentare la dichiarazione Iva annuale.
Unico obbligo numerare e conservare le fatture e le bollette doganali, ivi comprese le fatture emesse dai suoi clienti sulle quali è autorizzato a trattenere l'imposta.
Gli obblighi da cui gli imprenditori agricoli vengono esonerati in parte vengono trasferiti sui cessionari e committenti, i quali quando acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere autofattura, in luogo del cedente esonerato, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione.
L’agricoltore cedente ha l’obbligo di conservare l’autofattura emessa dal committente e ha il beneficio di “trattenere” l’iva indicata nell’autofattura, essendo esonerato dall’obbligo di versamento.
Il cessionario o committente provvederà a registrare la fattura emessa per conto del produttore agricolo separatamente nel registro degli acquisti.
Il regime di esonero cessa a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni.
I produttori agricoli hanno sempre la facoltà di non avvalersi del regime di esonero e di optare per il regime normale. La rinuncia puo’ essere conveniente nel caso l’imprenditore agricolo effettua investimenti di beni, di cui puo’ chiedere a rimborso l’Iva pagata.