Speciale Pubblicato il 05/04/2015

Tempo di lettura: 2 minuti

Il regime di esonero per gli imprenditori agricoli:come funziona

di Rag. Lumia Luigia

Un riepilogo del regime di esonero previsto per gli imprenditori agricoli con volune di affari inferiore a 7000 euro



I piccoli imprenditori agricoli con un volume di affari inferiore a 7000,00 euro sono esonerati da qualsiasi obbligo contabile e dichiarativo. Devono solo tenere ordinatamente sia le fatture di acquisto che quelle emesse per suo conto dai suoi clienti.
Il regime di esonero previsto per i piccoli imprenditori non è mai obbligatorio. L'imprenditore agricolo puo' sempre optare per l'applicazione dell'Iva in maniera ordinaria. Il regime normale puo' essere conveniente nel caso in cui l'imprenditore preveda di effettuare investimenti per la sua attività.

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A chi si applica il regime di esonero agricolo

Il regime di esonero è previsto per i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A).

Il piccolo imprenditore agricolo che rientra nel regime di esonero :

 - Non deve liquidare l’imposta né procedere al versamento;

- non deve tenere nessun tipo di contabilità

- non deve presentare la dichiarazione Iva annuale.

Unico obbligo numerare e conservare le fatture e le bollette doganali, ivi comprese le fatture emesse dai suoi clienti sulle quali è autorizzato a trattenere l'imposta.

Gli obblighi dei clienti degli agricoltori esonerati

Gli obblighi da cui gli imprenditori agricoli vengono esonerati in parte vengono trasferiti sui cessionari e committenti, i quali quando acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere autofattura, in luogo del cedente esonerato, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione.

L’agricoltore cedente ha l’obbligo di conservare l’autofattura emessa dal committente e ha il beneficio di “trattenere” l’iva indicata nell’autofattura, essendo esonerato dall’obbligo di versamento.

Il cessionario o committente provvederà a registrare la fattura emessa per conto del produttore agricolo separatamente nel registro degli acquisti.

Cessazione del regime di esonero

Il regime di esonero cessa a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni.
I produttori agricoli hanno sempre la facoltà di non avvalersi del regime di esonero e di optare per il regime normale. La rinuncia puo’ essere conveniente nel caso l’imprenditore agricolo effettua investimenti di beni, di cui puo’ chiedere a rimborso l’Iva pagata.

Per un esempio di come fare l'autofattura

Vedi Esempio autofattura acquisti dall' imprenditore agricolo esonerato


TAG: Agricoltura e pesca 2024