L’asseverazione dei dati presi come base per l’applicazione degli studi di settore è stato introdotto nel nostro ordinamento assieme al “Visto di conformità” (Visto leggero) e alla “Certificazione Tributaria” (Visto pesante) dal D.Lgs. 241/1997 integrato dal D.lgs. 490 del 28/12/1998.
Il Visto di conformità è un controllo formale che si sostanzia con un riscontro, tra i dati esposti nella dichiarazione rispetto alla documentazione.
La Certificazione Tributaria è invece un controllo sostanziale che attesta il rispetto dell’applicazione delle norme tributarie sostanziali sulla base di controlli annualmente indicati dal ministero.
L’asseverazione che all’inizio doveva seguire necessariamente al Visto di Conformità con le modifiche intervenute con D.M. 18/1/2001 n. 14 è diventato un istituto autonomamente applicabile e ha lo scopo di attestare la veridicità di fatti, circostanze dati contabili ed extracontabili comunicati all’Amministrazione Finanziaria, nel caso che stiamo trattando, nella comunicazione dati per l’applicazione degli studi di settore.
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In Cosa consiste l'Asseverazione per gli studi di settore
I responsabili dell’assistenza fiscale “CAF imprese” e i “soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni” (professionisti abilitabili) rilasciano, su richiesta dei contribuenti, l’asseverazione per attestare la corrispondenza tra gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all’Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, con quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione.
In particolare si richiede di verificare che:
• il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell’esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
• i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell’applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
• le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondino effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili;
• la congruità dell’ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinati sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero le cause che giustificano la non congruità dei predetti ricavi o compensi;
• le cause che giustificano un’incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi.
L’asseverazione
non deve essere effettuata relativamente ai dati:
• per i quali è necessario esaminare l’intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l’indicazione di dati espressi in forma percentuale;
• che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
• relativi alle unità immobiliari destinate all’esercizio dell’attività.
L’asseverazione non è comunque l’unico modo di
attestare la veridicità dei dati: il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha previsto che, in caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore, possono essere attestate, in maniera autonoma rispetto alla disciplina dell’asseverazione, le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall’applicazione degli studi medesimi. Possono essere attestate, altresì, le cause che giustificano un’incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai predetti studi.
Come si rilascia l'asseverazione per gli studi di settore
Per rilasciare l’asseverazione, su richiesta dei contribuenti, è necessaria, dopo aver effettuato i debiti controlli, la sottoscrizione da parte del professionista o del responsabile dell’assistenza fiscale CAF imprese, con l’indicazione del codice fiscale e della firma nell’apposito quadro posto in fondo al modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore.
Gli effetti dell'asseverazione sugli studi di settore
I contribuenti in possesso della asseverazione , dovrebbero trovarsi in una posizione di maggior tutela ai fini di un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, rispetto ai contribuenti privi di tale certificazione. L’asseverazione dovrebbe incidere sul tipo di selezione dei contribuenti da assoggettare a controllo.
Tuttavia fino ad oggi le modalità e i vantaggi dell’asseverazione non sono stati particolarmente interessanti per i contribuenti, per cui l’asseverazione, come pure il Visto di Conformità e la Certificazione Tributaria sono risultati di scarsa applicazione.
L’asseverazione sembra avere l’unico effetto di una giustificazione preventiva, rispetto all’istituto dell’accertamento con adesione ed al contraddittorio che si instaura durante il suo iter. I vantaggi fino ad ora individuati non giustificano l’aggravio di costi cui il contribuente si deve sottoporre per richiedere al professionista questa ulteriore prestazione.
È probabile comunque che, nell’ottica di porre il professionista sempre più come intermediario tra il contribuente e il Fisco, questo istituto sia nel futuro meglio definito e valorizzato.