L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 3/E del 26.01.2010, ha chiarito che nel caso in cui un contribuente abbia sostenuto delle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico dell’edificio, a partire dal 1° gennaio 2009, dovrà scegliere se usufruire della detrazione del 55% oppure di altri incentivi eventualmente previsti.
La Finanziaria 2007 ha previsto la possibilità di usufruire della detrazione dal reddito del 55% delle spese sostenute per determinati tipi di interventi eseguiti su edifici già esistenti e finalizzati al risparmio energetico dell’edificio stesso.
Tale detrazione:
- fino al 31.12.2008, era cumulabile con altri contributi previsti per i medesimi interventi a livello comunitario, regionale o locale;
- a partire dal 01.01.2009, non è più cumulabile con tali ulteriori contributi previsti per i medesimi interventi a livello comunitario, regionale o locale.
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Cosa cambia dal 01/01/2009
Nel caso in cui il contribuente abbia sostenutodelle spese per interventi di risparmio energetico, a partire dal 1° gennaio 2009, dovrà effettuare una scelta:
- usufruire della detrazione del 55%;
- usufruire di altri incentivi eventualmente previsti per i medesimi interventi di riqualificazione energetica dalla Comunità Europea, dalla propria Regione, la propria Provincia o il proprio Comune.
Dal 1° gennaio 2009, infatti, la detrazione del 55%, agevolazione introdotta a livello statale, è divenuta non più compatibile con eventuali altri incentivi della stessa fattispecie riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli Enti locali.
Con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica degli edifici già esistenti, in particolare, sono state introdotte alcune agevolazioni sia da parte della Comunità europea, che da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.
Il D. Lgs. n. 115 del 30.05.2008, decreto di recepimento della direttiva comunitaria 2006/32/CE, ha stabilito che dal 1 gennaio 2009, gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, ha chiarito che:
- la detrazione del 55% può essere considerata uno degli “strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato”;
- con l’espressione “ulteriori contributi comunitari, regionali o locali” il legislatore ha voluto fare riferimento alle erogazioni di somme di ogni natura al beneficiario da parte della Comunità Europea, delle Regioni o degli enti locali, in forma diretta (cioè incidenti direttamente sull’importo da pagare per gli interventi in questione) o in forma indiretta a copertura di una quota parte del capitale e degli interessi (es. finanziamenti agevolati).
Le uniche eccezioni a questo divieto di cumulabilità, stando a quanto disposto dal citato art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 115/2008, sono:
- i certificati “bianchi”, cioè titoli di efficienza energetica di valore pari alla riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguita sulla base delle tipologie di intervento;
- gli incentivi di diversa natura, sempre nei limiti massimi individuati da appositi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico.
La detrazione del 55% resta, infatti, cumulabile con questi due tipi di incentivi.
Altri incentivi con cui la detrazione del 55% non è cumulabile
Si ritiene utile ricordare che la detrazione del 55% non è, altresì, cumulabile con:
- la detrazione del 36% per le spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia, come chiarito nella Risoluzione n. 152/E del 05.07.2007;
- il c.d.”conto energia”, cioè il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7, D.M. 19.02.2007 (la non cumulabilità della detrazione del 55% con tale premio è stata fissata con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06.08.2009);
- le detrazioni programmate per le fonti rinnovabili volte alla produzione di energia elettrica (certificati verdi e tariffe fisse omnicomprensive per la produzione di energia verde da biomassa).
La detrazione del 55% è, invece, compatibile con l’applicazione di aliquote IVA ridotte. Infatti per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici, non sono state introdotte particolari disposizioni in merito alla aliquota IVA applicabile … per individuare l'aliquota IVA in concreto applicabile, si rende necessario tener conto di come l'intervento di riqualificazione energetica attuato sull'edificio sia qualificabile sotto il profilo edilizio (manutenzione, ristrutturazione ecc).