I contribuenti che fra il 1° gennaio 2020 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi 2021 abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni “prima casa” entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato con le medesime agevolazioni, possono godere di un credito d'imposta. Novità nelle tempistiche a causa del COVID19.
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L’art. 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come modificato dall’art. 3, comma 11-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio “prima casa”, ha disposto la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
Attenzione quindi: i termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2022.
In particolare, per il predetto periodo, è sospeso il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato
In generale, il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa può essere utilizzato:
Se il contribuente intende utilizzare il credito d’imposta in detrazione dall’imposta di registro deve manifestare tale volontà in atto. In tal caso l’atto d’acquisto dell’immobile deve contenere l‘espressa richiesta del beneficio e riportare gli elementi necessari per la determinazione del credito. In particolare deve:
Si precisa che il credito d’imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l’abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni per la “prima casa”), purché dimostrino che alla data di acquisto dell’immobile ceduto erano comunque in possesso dei requisiti necessari in base alla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. “prima casa”, e questa circostanza risulti nell’atto di acquisto dell’immobile per il quale il credito è concesso.
Il credito di imposta per il riacquisto della prima casa non spetta:
L'importo del credito d'imposta è commisurato all'ammontare dell‘imposta di registro o dell‘IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non può essere superiore alla imposta di registro o all'IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto; il credito, pertanto, ammonta al minore degli importi dei tributi applicati.
Con riferimento all'imposta di registro relativa sia al primo che al secondo acquisto agevolato, occorre ovviamente tenere conto non solo dell'imposta principale ma anche dell'eventuale imposta suppletiva e complementare di maggior valore.
Per l'IVA occorre fare riferimento all‘imposta indicata nella fattura relativa all‘acquisto dell'immobile alienato nonché agli importi indicati nelle fatture relative al pagamento di acconti.
Nel caso in cui l'immobile alienato sia stato acquisito mediante appalto, ai fini della determinazione del credito d‘imposta, deve essere considerata l‘IVA indicata in tutte le fatture emesse dall‘appaltatore per la realizzazione dell‘immobile.
E’ stato precisato che la vendita di un garage pertinenziale acquisito con i benefici prima casa e il successivo riacquisto entro un anno dalla vendita di altro garage con agevolazioni prima casa non dà diritto al credito d’imposta.
Come anticipato, a partire del 23 febbraio 2021 è stata prevista la sospensione dei termini temporali previsti per beneficiare delle agevolazioni prima casa, a causa dell'epidemia da Covid 19.
Nella dichiarazione dei redditi 730/2021 periodo d'imposta 2020, tale importo va indicato nel Rigo G1 - Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. Attenzione, come si legge nelle istruzioni del modello, questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:
Nel modello di dichiarazione RedditiPF 2021 invece l'importo va indicato nel Rigo CR7 Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
730/2020 | Rigo G1 |
RedditiPF 2020 | Rigo CR7 |