L’Agenzia delle Entrate con la Circolare, la n. 28/E del 28 maggio 2010, detta le istruzioni operative agli uffici per la gestione del contenzioso pendente alla luce delle ultime sentenze della Corte di Cassazione.
In particolare la circolare prende atto che per le “ Attività ausiliarie del commercio di cui all’articolo 2195, primo comma, n. 5 del codice civile” e in particolare per gli agenti di commercio e promotori finanziari, in materia IRAP occorre tenere conto dell’orientamento della Corte di cassazione che indaga, come per i lavoratori autonomi, sull’esistenza dell’autonoma organizzazione per lo svolgimento dell’attività.
Di seguito il commento alla Circolare
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Commento alla Circolare n. 28/E del 28 maggio 2010
La circolare prende atto che per le “ Attività ausiliarie del commercio di cui all’articolo 2195, primo comma, n. 5 del codice civile” e in particolare per gli agenti di commercio e promotori finanziari, in materia IRAP occorre tenere conto dell’orientamento della Corte di cassazione che indaga, come per i lavoratori autonomi, sull’esistenza dell’autonoma organizzazione per lo svolgimento dell’attività.
In sostanza l’Agenzia prende atto che la Corte distingue ai fini dell’applicazione dell’imposta, tra ‘impresa’ nella quale l’elemento organizzativo sarebbe ‘connaturato’, e ‘lavoro autonomo’, rispetto al quale sarebbe necessario un accertamento caso per caso dell’esistenza di una ‘autonoma organizzazione’, e per l’attività “ausiliara del commercio” diventa essenziale prendere in esame l’organizzazione per poter stabilire la collocazione in una o nell’altra categoria di reddito.
L’indagine si sposta cioè dall’aspetto qualitativo a quello quantitativo, per un cui un ausiliario del commercio (agente o procacciatore o promotore finanziario) che svolge la propria attività con un peso preponderante derivato dal suo lavoro personale, senza impiego di capitali e senza l’utilizzo di lavoro altrui puo’ essere escluso dall’applicazione dell’IRAP nel presupposto che si tratta di attività non autonomamente organizzata.
Questo principio quantitativo puo’ essere applicato a tutte le attività ausiliarie di cui all’articolo 2195 del codice civile, considerato che i giudici di legittimità pongono a fondamento del proprio ragionamento la distinzione tra “l’attività d’impresa”, nella quale l’elemento organizzativo sarebbe connaturato, e “le attività ausiliarie”, che possono essere svolte dal soggetto senza organizzazione di capitali o lavoro altrui e per le quali si rende necessaria la valutazione caso per caso dell’esistenza di un’autonoma organizzazione.
Dall’esame della giurisprudenza l’Agenzia prende atto che si è in presenza di autonoma organizzazione in presenza di:
- affidamento a terzi, in modo non occasionale, di incombenze tipiche dell’attività (indifferente è se i terzi sono dipendenti o lavoratori autonomi);
- rilevanza di disponibilità di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività.
In mancanza di questi presupposti l’autonoma organizzazione è assente e il quindi anche il presupposto per l’applicazione dell’IRAP.
La circolare prende anche in esame l’attività di medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, per stabilire che, in questo caso la prova
dell’autonoma organizzazione non può essere offerta dall’utilizzo di quelle apparecchiature previste obbligatoriamente dalla convenzione stessa, che devono essere considerate come la misura minima indispensabile per l’esercizio della professione medica.
“Se un bene strumentale è indispensabile, deve ritenersi che risponda anche al requisito della minimalità”.
A seguito di tali considerazioni, che abbiamo riportato in maniera sommaria, l’Agenzia invita i propri uffici, nella gestione del contenzioso concernente l’IRAP “lavoratori autonomi” di tenere conto di queste indicazioni e di valutare l’abbandono del contenzioso.
Come si deve quindi regolare lo studio nel consigliare i propri clienti, posto che la norma è sempre poco chiara e la giurisprudenza e prassi possono cambiare orientamento?
Lo studio necessariamente dovrà invitare il proprio cliente e cercare di spiegargli l’orientamento attuale della giurisprudenza e prassi, e condividere con lo stesso la decisione.
L'iter per il rimborso IRAP
Per chiedere il rimborso dell'Irap indebitamente pagata occorre presentare l’istanza di rimborso:
a) l’istanza di rimborso deve essere inviata (entro 48 mesi dal pagamento) all’Agenzia delle entrate territorialmente competente in carta libera
b) dal perfezionarsi del rifiuto senza atto espresso di diniego del rimborso si hanno dieci anni per presentare il ricorso
N.B.: nel caso in cui invece l’Agenzia notifichi un atto espresso di diniego al rimborso, il provvedimento va impugnato entro 60 giorni dalla sua notifica