I requisiti per la detrazione del 55% e l’applicazione dell’agevolazione all’interno dell’Unico PF 2010
La Finanziaria 2007 aveva introdotto la possibilità di portare in detrazione dall’imposta lorda il 55% delle spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. L’agevolazione è stata poi prorogata dalla Finanziaria 2008 per tutto il triennio 2008-2010 e, quindi, si applica anche all’interno dell’Unico 2010.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Requisito soggettivo
Possono godere della detrazione del 55% per il risparmio energetico i soggetti che possiedono o detengono l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture ed i bonifici siano a lui intestati. L’agevolazione spetta, inoltre, alle persone fisiche ed ai soggetti non titolari di reddito d’impresa, nonché ai titolari di reddito d’impresa (ditte individuali, Snc, Sas, Srl, Spa).
Requisito oggettivo
Per poter usufruire dell’agevolazione è necessario aver effettuato interventi su edifici o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, posseduti o detenuti, finalizzati al risparmio energetico dell’edificio. In particolare, si tratta dei seguenti interventi:
• riqualificazione energetica;
• interventi sull’involucro;
• istallazione dei panelli solari;
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Adempimenti
I soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa, per poter usufruire dell’agevolazione, devono aver pagato le spese tramite bonifico bancario o postale.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, invece, non occorre che i pagamenti siano effettuati a mezzo bonifico bancario o postale, in quanto ai fini della detrazione del 55% assume rilievo il principio di competenza e non di cassa; in particolare, per i titolari di reddito d’impresa rileva:
• per i beni mobili acquistati, il momento della consegna o spedizione;
• per i servizi, il momento dell'ultimazione della prestazione.
In ogni caso, il contribuente deve aver acquisto:
• la fattura in cui sia indicato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento;
• l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato;
• l’attestato di certificazione (qualificazione) energetica prodotto, al termine dei lavori, dal tecnico abilitato;
• la scheda informativa sugli interventi realizzati, redatta da un tecnico abilitato, relativa agli interventi realizzati.
Documenti da trasmettere
Entro 90 giorni dalla “fine dei lavori” (che coincide con il collaudo), devono essere trasmessi all’ENEA telematicamente:
• l’attestato di certificazione energetica o l’attestato di qualificazione energetica;
• la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Con la circolare n. 21/E/2010 le Entrate precisano che, nel caso di interventi per i quali non è previsto il collaudo, la data di fine lavori può essere provata dal contribuente con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa).
Ripartizione della detrazione ed indicazione in dichiarazione
La detrazione del 55% non è fruibile interamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno a cui si riferiscono i lavori, bensì viene ripartita in rate:
• per le spese sostenute nel 2007, la detrazione è ripartibile in 3 rate annuali di pari importo;
• per le spese sostenute nel 2008 è ripartibile in un numero di rate annuali da 3 a 10 a seconda della scelta effettuata dal contribuente in sede di dichiarazione Unico 2009;
• per le spese sostenute a partire 2009, è fruibile in 5 rate annuali di pari importo.
Le persone fisiche che usufruiscono dell’agevolazione relativa al periodo d’imposta 2009, sono tenute alla compilazione dei righi RP 44 - RP 48 di UNICO PF 2010.