Il prospetto per la determinazione del reddito dei contribuenti minimi contiene, quest’anno, alcune modifiche rispetto allo scorso anno, rese necessarie anche per l’applicazione di nuove disposizioni normative intervenute nel 2009.
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I contribuenti minimi
Possono aderire al regime dei “minimi” le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che:
• nell’anno solare precedente:
hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi (ragguagliati ad anno) non superiori a € 30.000;
non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
non hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazioni agli associati con apporto costituito da solo lavoro;
non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti, collaboratori co.co.co. o collaboratori a progetto;
• nel triennio solare precedente, non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto o di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a € 15.000.
I requisiti sopra descritti devono essere soddisfatti contemporaneamente.
Il quadro CM di UNICO PF 2010
I contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi dichiarano il reddito, assoggettato ad imposta sostitutiva, all’interno del quadro CM di UNICO PF.
Il prospetto per la determinazione del reddito dei contribuenti minimi contiene alcune modifiche rispetto allo scorso anno, resesi necessarie, tra l’altro, per l’applicazione di nuove disposizioni intervenute nell’ultimo anno e per la corretta gestione delle eccedenze pregresse. In particolare, le novità riguardano:
• l’impresa familiare;
• la Tremonti-ter;
• le eccedenze d’imposta;
• l’acconto versato a novembre 2009;
• le perdite.
Le novità introdotte
Quest’anno il quadro CM prevede la necessità di indicare espressamente se si tratta di un’impresa familiare barrando la nuova casella “Impresa familiare” inserita nella sezione “Determinazione del reddito”. L’imprenditore in regime dei minimi segnala così al Fisco di svolgere l’attività d’impresa avvalendosi di collaboratori familiari. In tale ipotesi, l’intero reddito d’impresa è assoggettato ad imposta sostitutiva del 20% in capo al titolare dell’impresa.
Un’altra importante novità del quadro CM è quella relativa al recepimento della normativa di cui alla c.d. “Tremonti-ter”. Questa ha previsto, in particolare, la deduzione dal reddito d’impresa del 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 ed effettuati dal 1° luglio 2009 e fino al 30 giugno 2010.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 44/E/2009, ha confermato che la detassazione prevista dalla Tremonti-ter è applicabile anche ai contribuenti minimi. A tal fine, nel rigo CM5 destinato ai componenti negativi di reddito, è stata introdotta quest’anno la nuova colonna 1, nella quale deve essere indicato l’importo agevolabile, corrispondente al 50% del valore degli investimenti effettuati fino al 31.12.2009. L’agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi.
Nel quadro CM di UNICO PF 2010 sono stati inseriti, poi, due nuovi righi dove devono essere indicate le eventuali eccedenze d’imposta risultanti dalla precedente dichiarazione UNICO PF 2009 (periodo d’imposta 2008). In particolare:
• nel rigo CM15, va indicata l’eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione per la quale non è stato chiesto il rimborso in tale sede e risultante dalla colonna 4 del rigo RX17 del Modello UNICO PF 2009;
• nel rigo CM16, va riportata la parte dell’eccedenza di cui al rigo CM15 compensata nel modello F24 (codice tributo 1800).
Un’altra importante novità riguarda i contribuenti minimi che hanno versato a novembre 2009 l’acconto senza avvalersi della riduzione del 20% della misura dell’acconto introdotta dal D.L. n. 168/2009. Per essi è stato, infatti, previsto il riconoscimento di un credito d'imposta di importo pari all'eccedenza versata e da utilizzare in compensazione sin dal primo pagamento tramite modello F24. Coloro che hanno compensato tale credito devono riportare, al rigo CM17, colonna 2, l’ammontare compensato.
Il quadro CM presenta, infine, due nuovi righi destinati ad accogliere le perdite conseguite dai contribuenti minimi e non compensate. In particolare:
• nel nuovo rigo CM22, devono essere riportate le perdite dei contribuenti minimi dei periodi d’imposta 2008 e 2009 non compensate nell’anno;
• nel rigo CM23, colonna 2, vanno indicate le perdite dei contribuenti minimi non compensate nell’anno e riportabili senza limite di tempo, comprendendo anche le perdite dei contribuenti minimi maturate nell’anno e non compensate il cui importo è indicato in colonna 1.