Speciale Pubblicato il 24/05/2010

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Termine di presentazione e di invio telematico del Modello Unico Società di Capitali 2010

di Studio dr. Ernesto Zamberlan

Si analizzano i termini per la presentazione e di invio telematico del modello UNICO Società di capitali 2010 differenziandoli in base alla circostanza che la società di capitali abbia periodo d'imposta coincidente con l'anno solare o meno.



Si analizzano i termini per la presentazione e di invio telematico del modello UNICO Società di capitali 2010 differenziandoli in base alla circostanza che la società di capitali abbia periodo d'imposta coincidente con l'anno solare o meno.
Si fa, inoltre, un breve accenno ai termini per la presentazione della dichiarazione IRAP e della dichiarazione Iva da parte delle società di capitali ed ai vari casi di presentazione delle dichiarazioni oltre i termini ordinari.

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UNICO SC 2010

Le società di capitali devono presentare e inviare il modello UNICO SC 2010 entro termini diversi a seconda che abbiano periodo d’imposta coincidente con l’anno solare o no. In particolare:

Dichiarazione IRAP

La dichiarazione annuale IRAP non deve più essere trasmessa in via telematica congiuntamente alla dichiarazione dei redditi, utilizzando il frontespizio del modello UNICO, ma deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate in via autonoma.

In particolare, il modello IRAP 2010 deve essere presentato e trasmesso dalle società di capitali entro gli stessi termini previsti per il modello UNICO SC 2010 e, quindi:

Dichiarazione IVA

La dichiarazione Iva 2010 deve essere presentata dalle società di capitali telematicamente entro gli stessi termini previsti per il modello UNICO SC 2010 sia che venga presentata in forma unificata all’interno di UNICO SC 2010, sia che venga presentata in forma autonoma.

Di conseguenza, la dichiarazione IVA 2010 deve essere presentata e trasmessa:

Presentazione oltre i termini ordinari

Le dichiarazioni trasmesse nei termini previsti, ma scartate dall’Agenzia delle Entrate possono essere ripresentate entro 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione dell’Agenzia stessa che indica i motivi dello scarto.
In tal caso, la dichiarazione è considerata comunque tempestiva.

Se, invece, la dichiarazione non è trasmessa nei termini ordinari, ma comunque entro i 90 giorni successivi al termine previsto, la dichiarazione si considera valida pur se tardiva; si applicano, tuttavia, le sanzioni previste dalla legge in tal caso (€ 21).
Nell’ipotesi in cui la dichiarazione è trasmessa oltre i 90 giorni, si considera “omessa”, ma costituisce titolo per la riscossione dell’imposta qualora risulti dovuta.


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