Si analizzano i termini per la presentazione del modello UNICO Persone Fisiche 2010 differenziandoli per i soggetti non titolari di partita Iva e per i soggetti titolari di partita Iva, con un accenno anche ai termini per la presentazione della dichiarazione IRAP e della dichiarazione Iva.
Si esaminano, inoltre, i vari casi di presentazione delle dichiarazioni oltre i termini ordinari.
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UNICO PF 2010
Le persone fisiche non titolari di partita IVA non sono obbligate alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, bensì hanno la possibilità di scegliere se presentare il modello UNICO PF 2010:
- in forma cartacea, presso un ufficio postale;
- in via telematica, direttamente o tramite un intermediario.
Nel caso di
presentazione in forma cartacea, i modelli UNICO PF 2010 devono essere presentati presso gli uffici postali entro il
30.06.2009, mentre se il contribuente decide di usufruire
dell’invio telematico, dovrà presentare la dichiarazione entro il 30.09.2010.
Le persone fisiche titolari di partita Iva sono i8n ogni caso obbligate ad inviare telematicamente la dichiarazione e non hanno la possibilità di scegliere la modalità cartacea. Il termine per l’invio è il 30.09.2010.
Dichiarazione IRAP
E’ opportuno ricordare che, già dalla campagna dichiarativa dello scorso anno (UNICO 2009 – redditi 2008), la dichiarazione annuale IRAP non deve più essere trasmessa in via telematica congiuntamente alla dichiarazione dei redditi, utilizzando il frontespizio del modello UNICO, ma deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate in via autonoma.
Il modello IRAP 2010 deve essere presentato entro gli stessi termini previsti per il modello UNICO e, quindi, per le persone fisiche titolari di partita Iva, entro il 30.09.2010.
Dichiarazione IVA
La dichiarazione Iva 2010 delle persone fisiche titolari di partita IVA deve essere presentata
telematicamente entro il 30.09.2010, sia che venga presentata in forma unificata all’interno di UNICO PF 2010, sia che venga presentata in forma autonoma.
Presentazione oltre i termini ordinari
Le dichiarazioni trasmesse nei termini previsti, ma scartate dall’Agenzia delle Entrate possono essere ripresentate entro 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione dell’Agenzia stessa che indica i motivi dello scarto. In tal caso, la dichiarazione è considerata comunque tempestiva.
Se, invece, la dichiarazione non è trasmessa nei termini ordinari, ma comunque entro i 90 giorni successivi al termine previsto, la dichiarazione si considera valida pur se tardiva; si applicano, tuttavia, le sanzioni previste dalla legge in tal caso (€ 21).
Nell’ipotesi in cui la dichiarazione è trasmessa oltre i 90 giorni, si considera “omessa”, ma costituisce titolo per la riscossione dell’imposta qualora risulti dovuta.